Sospensione della riscossione coattiva esattoriale per debiti previdenziali – anche l’INPS si adegua

La legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, numero 228 - ha introdotto importanti novità in tema di riscossione dei tributi introducendo all'articolo 1, commi da 537 a 543 un procedimento, ad iniziativa del contribuente, che regola la sospensione della riscossione da parte degli Agenti della Riscossione (AdR).

Il procedimento introdotto dalla legge di stabilità trova applicazione sia alle somme iscritte a ruolo per le quali l’Agente della riscossione ha provveduto alla notifica delle cartelle esattoriali sia ai crediti richiesti dall'INPS con Avviso di Addebito.

Il comma 537 ha stabilito che, a far data dall'entrata in vigore della legge - 1° gennaio 2013 - i soggetti incaricati della riscossione coattiva debbano sospendere, immediatamente, ogni attività finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o loro affidate a seguito della presentazione da parte del debitore di una dichiarazione attestante la sussistenza di una causa idonea a rendere il credito stesso non esigibile. Ciò nell’ottica del miglioramento dei rapporti tra debitori e amministrazione.

Il legislatore, al comma 538, ha previsto che il contribuente, in presenza della notifica del primo atto di riscossione o di un atto della procedura cautelare o esecutiva attivata dal competente AdR, possa presentare al medesimo, anche con modalità telematiche, una dichiarazione idonea a documentare che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella esattoriale o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:

  1. da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
  2. da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  3. da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
  4. da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  5. da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore;
  6. da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Il legislatore ha previsto che la dichiarazione debba essere presentata all'Agente della Riscossione entro 90 giorni dalla notifica dell'atto. Stante la funzione di centralità nell'avvio del procedimento che la legge ha attribuito alla dichiarazione del contribuente, laddove la richiesta venga effettuata oltre tale termine, la definizione del procedimento attivato dal contribuente resta esclusa dall'applicazione degli effetti previsti dalla norma in trattazione.

Al riguardo, infatti, la direttiva di gruppo di Equitalia numero 2/2013 dell'11 gennaio 2013 ha chiarito che le dichiarazioni tardive, ossia presentate oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell'atto che le origina, dovranno essere considerate prive di effetti, in quanto inammissibili.

L’impianto procedimentale previsto dalla legge di stabilità 2013 ha introdotto nel sistema di gestione dei crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione una forma di sospensione legale che trova, come già evidenziato, nella dichiarazione del contribuente il punto di avvio.

Tale dichiarazione oltre a produrre l'effetto immediato di sospendere l'esecuzione del titolo, è idonea a realizzare l'estinzione del credito in riscossione in caso di inerzia dell'Ente creditore a comunicare, nei termini stabiliti, al contribuente e all'AdR l'infondatezza delle ragioni invocate nella dichiarazione medesima.

L'Agente della Riscossione, ricevuta la dichiarazione sul conforme modello allegato alla citata direttiva di Equitalia numero 2/2013 e verificata la sua completezza in ordine alla documentazione a corredo, procede all'immediata registrazione sui propri sistemi della sospensione di tutte le attività dirette alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o affidate.

Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione, l’Agente trasmette all'Ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni poste a fondamento della medesima dichiarazione.

Il controllo teso a confermare o meno la fondatezza delle ragioni portate dal contribuente dovrà avvenire tempestivamente e, in caso di conferma delle stesse, dovrà essere adottato, in relazione alla fattispecie esaminata, il provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento secondo le modalità in uso che prevedono la trasmissione telematica dello stesso al competente Agente .

Come previsto dal comma 539, decorsi ulteriori sessanta giorni, l’Ente creditore con propria comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta elettronica certificata, dovrà confermare al contribuente la correttezza della documentazione prodotta sulla cui base è stato trasmesso all'AdR il conseguente provvedimento di sospensione o di sgravio/annullamento della partita debitoria.

La medesima modalità dovrà essere utilizzata per comunicare al contribuente l’inidoneità della documentazione prodotta al permanere della sospensione adottata dall'Agente della Riscossione al quale dovrà essere contestualmente comunicato l’esito negativo ai fini della ripresa dell'attività di recupero del credito sospeso.

Si sottolinea la necessità del rigoroso rispetto dei termini che il legislatore ha stabilito per la conclusione delle attività dell'Ente creditore.

Infatti, se da una parte la previsione normativa è diretta a garantire una maggiore tutela del contribuente, dall'altra la tempestività nella gestione delle istanze esclude il rischio, di fronte all'infondatezza della richiesta, del prodursi di possibili pregiudizi al recupero del credito.

Il successivo comma 540, infatti, stabilisce che in caso di mancato invio, da parte dell'ente creditore, della comunicazione prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei conseguenti flussi informativi al concessionario della riscossione, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni dalla data di presentazione della dichiarazione del debitore allo stesso concessionario della riscossione, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest'ultimo è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Appare evidente che gli effetti disposti dalla norma riguardante il "discarico nei confronti dell'AdR" ed "eliminazione contabile dei crediti interessati dal procedimento" conseguono ad una gestione tardiva della dichiarazione del contribuente che avvenga oltre il termine ultimo di duecentoventi giorni dalla data di protocollazione della stessa da parte dell'Agente della Riscossione .

In relazione a ciò, i responsabili delle strutture INPS destinatarie delle richieste dovranno assumere ogni iniziativa volta ad assicurare, come già precisato, la tempestiva definizione delle dichiarazioni trasmesse dall'AdR al fine di escludere il prodursi di motivi di pregiudizio definitivo al recupero dei crediti.

12 Febbraio 2013 · Annapaola Ferri




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