Riscossione coattiva della cartella esattoriale a seguito mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica
Riscossione coattiva della cartella esattoriale a seguito mancato pagamento entro 60 giorni dalla notifica
Se non si paga la cartella entro 60 giorni dalla sua notifica l'agente della riscossione può mettere in atto le procedure esecutive che ritiene piu' opportune al fine di riscuotere il dovuto. Si va dal fermo amministrativo dell'auto all'iscrizione di ipoteca sulla casa, fino ad arrivare all’espropriazione forzata (pignoramento e vendita coatta) dei ben immobili e mobili del debitore e dei suoi coobbligati.
Possono essere pignorati anche i crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo (nella misura massima di un quinto).
L'ipoteca sugli immobili può essere iscritta -senza che siano previsti limiti minimi del debito- per un importo massimo pari al doppio del debito complessivo. Non vi sono particolari obblighi di preavviso, nemmeno se viene iscritta dopo un anno dalla notifica della cartella. Al debitore deve comunque pervenire una comunicazione di avvenuta iscrizione indicante tutti i dettagli utili all'individuazione del debito. Se il debitore ancora non paga si procede con l’espropriazione forzata.
L'espropriazione forzata degli immobili (pignoramento e vendita coatta) può essere messa in atto solo per debiti complessivi superiori agli 8.000 euro. La preventiva iscrizione di ipoteca non e' obbligatoria a meno che le somme iscritte a ruolo siano inferiori al 5% del valore dell'immobile. In questi casi l'agente della riscossione deve prima iscrivere ipoteca e poi - decorsi sei mesi senza che sia avvenuto il pagamento- procedere all’espropriazione.
Nel caso in cui si proceda dopo un anno dalla notifica della cartella occorrera' la notifica di un preavviso contenente l'intimazione a pagare entro 5 giorni
Per quanto riguarda il fermo dei beni mobili ed il pignoramento (di beni mobili e immobili nonche' dei crediti presso terzi e degli stipendi), si consiglia la lettura delle schede pratiche inserite tra i link.
L'agente della riscossione può inoltre, quando lo ritenga opportuno, presentare istanza di fallimento nei confronti del debitore e dei suoi coobbligati o chiedere l'ammissione al passivo in una procedura fallimentare gia' avviata.
Vorrei sapere se una cartella per il pagamento IRPEF epr un residente all’estero e’ obbligatorio pagarla. Il residente all’estero non ha proprieta’
ne’ in Italia ne’ all’estero,in quanto e’ un pensionato.
Distinti saluti.
Michele.
A essere obbligatorio è obbligatorio.
Salve
sono in condizioni economiche disperate devo fare salti mortali per poter recuperare qualche euro al giorno per dare da mangiare ai miei figli,mi e pervenuta una lettera dove mi dicono che c’e’ l’ipoteca sulla casa,chiedo a voi gentilmente e’ posssibile che non esiste nessuna legge che assiste e tutela il povero disgraziato, ogni giorno non so dove devo sbattere la testa per poter recimolare qualche euro? dove prendo i soldi per pagare se io non ho un lavoro stabile? Ringrazio per la cortese attenzione e attendo vostro.