protesto cambiale


Annotazione protesto cambiali per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Ai sensi dell'articolo 4 legge 12.02.1955, numero 77 e successive modificazioni, “il debitore che provveda al pagamento oltre il predetto termine (12 mesi dalla levata del protesto) può chiederne l'annotazione sul registro informatico…” È necessario in tal caso presentare domanda di annotazione dell'effettuato pagamento, corredata dal titolo quietanzato (cambiale o tratta accettata) e dall'atto di protesto o dalla dichiarazione di rifiuto del pagamento. Per effettuare la cancellazione vera e propria, occorre attendere il decreto di riabilitazione del Tribunale, seguendo la procedura vista nella sezione precedente e relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto - (cancellazione per riabilitazione)" Modulo (facsimile) di domanda (1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d'identità del medesimo. (2) Il versamento può essere effettuato [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali – istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto

30 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione" La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine. Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale. Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un [ ... leggi tutto » ]


Cosa è il registro informatico dei protesti (r.i.p.)

24 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Il Registro Informatico dei Protesti, introdotto con legge 18 agosto 2000, numero 235, consente alle Camere di Commercio di provvedere alla pubblicazione ufficiale dell'Elenco Protesti sostituendo la pubblicazione cartacea dell'elenco già effettuata dagli stessi enti ai sensi della Legge 12 Febbraio 1955, numero 77. Il Ministero delle Attività Produttive, attualmente Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto ministeriale9 agosto 2000, numero 316, ha dato attuazione al Registro Informatico dei Protesti, intendendo così assicurare la completezza, l'organicità e la tempestività dell'informazione dei protesti cambiari su tutto il territorio nazionale. Nel Registro sono iscritti i dati relativi a: protesti per mancato pagamento di assegni bancari, assegni postali, cambiali, tratte accettate e vaglia cambiari. Le notizie del Registro sono conservate per cinque anni dalla data di iscrizione. Il Registro Informatico dei Protesti è accessibile al pubblico presso i terminali delle camere di Commercio o sui terminali remoti collegati al sistema informativo delle stesse. [ ... leggi tutto » ]


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali

20 Luglio 2013 - Ludmilla Karadzic


Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali - Deposito voncolato Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali. Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del "certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall'istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell'effetto, a garanzia del pagamento della somma indicata nel titolo protestato (articolo 9, DPR 290/1975). Modulo (facsimile) di domanda Il modulo deve essere compilato in ogni sua parte (anche sul retro) a cura dell'utente firmato dall'avente diritto - il firmatario [ ... leggi tutto » ]


Assegno – obbligo della clausola non trasferibile per assegni di importo pari o superiore a mille euro

10 Luglio 2013 - Chiara Nicolai


Assegno - obbligo della clausola non trasferibile per assegni di importo pari o superiore a mille euro Per assegni bancari, postali e circolari di importo pari o superiore a 1.000 euro è obbligatoria la clausola di "non trasferibilità". E' possibile richiedere per iscritto il rilascio di moduli di assegni utilizzabili senza clausola “non trasferibile” esclusivamente per importi inferiori a 1.000 euro, ma bisogna corrispondere - a titolo di imposta di bollo - la somma di euro 1,50 per ciascun modulo di assegno bancario. Cosa è un assegno L'assegno è un titolo di credito consistente in un ordine scritto impartito alla propria banca, o alla posta, di pagare a terzi o a se stessi una somma indicata. Si tratta quindi di uno strumento di pagamento sostitutivo del denaro: in pratica il soggetto ordina alla banca o alla posta, presso la quale si detiene il conto corrente, di pagare una certa somma [ ... leggi tutto » ]