Separazione dei coniugi – le regole per l’affidamento dei figli
In caso di separazione dei coniugi, i figli devono essere affidati di regola ad entrambi i genitori ("affido condiviso").
L' affidamento condiviso è stato introdotto dalla legge numero 54 dell'8 febbraio 2006, che ha modificato il precedente sistema secondo cui i figli venivano affidati o all'uno o all'altro dei genitori secondo la prudente valutazione del Giudice o secondo gli accordi raggiunti dai coniugi.
Le nuove norme attuano il principio della bigenitorialità, conformemente a quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo sottoscritta a New York il 20 novembre 1989, e resa esecutiva in Italia con la legge numero 176 del 1991.
Il nuovo articolo 155 del Codice Civile, come modificato dalla legge numero 54 dell'8 febbraio 2006, prevede che "anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".
Attualmente, dunque, l'affidamento esclusivo ad uno solo dei genitori rappresenta l'eccezione a cui si ricorre quando l'affido condiviso possa in qualche modo recare pregiudizio all'interesse del minore.
Ma cosa vuol dire in concreto "affido condiviso"?
L'affido condiviso comporta che entrambi i genitori mantengono l'esercizio diretto della potestà genitoriale.
Ne consegue che le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
I figli a loro volta hanno il diritto di vivere in modo alternato con ciascun genitore, mantenendo rapporti equilibrati con entrambi anche dopo la cessazione della loro convivenza.
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