Separazione personale ed affidamento figli » Nel procedimento il minore va ascoltato come parte
Separazione personale ed affidamento: il minore non è stato sentito? La sentenza di riconoscimento è da rifare.
In materia di affidamento è necessario ascoltare anche il minore in quanto portatore di interessi sicuramente differenti da quelli dei genitori ed è qualificabile come parte in senso sostanziale.
E' quanto emerge dalla sentenza 24863/14 della Cassazione.
Da ciò che si apprende dalla suddetta pronuncia, in caso di separazione personale, per la decisione sull'affidamento, è necessario ascoltare anche il minore, in quanto portatore di interessi sicuramente differenti da quelli dei genitori.
Per questo motivo, nel corso del procedimento, il minore è qualificabile come parte in senso sostanziale.
Pertanto, a parere degli Ermellini, è da annullare il procedimento di riconoscimento del genitore deciso senza l’audizione del minore interessato.
Ciò perché, dopo la riforma del diritto di famiglia del 2013, con l'introduzione delle sale d'ascolto, possono essere autorizzati a seguire l’audizione anche le parti, i difensori, il pm e il curatore (se nominato), senza l’autorizzazione del giudice.
Concludendo, piazza Cavour chiarisce che non ci sono più soltanto le convenzioni internazionali a imporre la tutela del minore e la presenza dei figli nel giudizio, ma anche la necessità di tener conto degli esiti dell’audizione.
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