Non sussiste alcun obbligo di versamento ai figli (al genitore convivente in caso di figli minori) da parte del genitore percettore in affidamento condiviso anche se non convivente con essi: peraltro, l’Assegno Unico Universale (AUU) sostituisce le detrazioni per figli a carico che lo stesso genitore poteva percepire, qualora lavoratore dipendente, senza alcun obbligo di restituzione a chicchessia del 50% della detrazione spettante.
Se il genitore non convivente in affido condiviso è onerato dall’obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti, il 50% dell’AUU serve ad alleviare l’impegno economico a cui il genitore è tenuto.
Se il genitore non convivente in affido condiviso non è oberato dall’obbligo di versamento di un assegno di mantenimento per i figli economicamente non autosufficienti, il 50% dell’AUU contribuisce ad adempiere all’obbligo morale di mantenimento dei figli.
In ogni caso, il figlio maggiorenne (che non ha ancora compiuto i 21 anni e che possiede i requisiti per l’AUU), può chiedere il 100% del beneficio per se stesso.
25 Novembre 2022 · Rosaria Proietti