Separazione personale dei coniugi - Le norme riguardanti l'affidamento condiviso
Indice dei contenuti dell'articolo
L’affidamento condiviso dei figli minori è stato introdotto dalla legge numero 54 dell’8 febbraio 2006, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale numero 50 del 1° marzo 2006.
Tale istituto si fonda sul principio della bigenitorialità, in base al quale il figlio ha il diritto di mantenere un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, anche quando la famiglia attraversi una fase patologica, quale appunto quella che porta alla separazione personale dei coniugi.
Per comprendere il valore della riforma, è opportuno richiamare brevemente la disciplina previgente in materia di affidamento dei figli.
In particolare si deve far riferimento all’articolo 155 del Codice Civile.
Tale norma prevedeva un affidamento di tipo monogenitoriale, per cui il minore restava affidato al solo genitore considerato più idoneo a favorire il pieno sviluppo della personalità. Tale genitore veniva dotato di potestà esclusiva riguardo l’educazione, l’istruzione e la cura.
Il genitore non affidatario, invece, manteneva la potestà congiunta in ordine alle scelte più importanti ed alle questioni di straordinaria amministrazione.
Nella realtà quotidiana dei Tribunali, l’affidamento monogenitoriale si è tradotto in affidamento quasi esclusivo alla madre, con l’obbligo per il padre di corrispondere un considerevole assegno di mantenimento.
Tale situazione certamente contrasta con il principio di bigenitorialità sopra indicato.
Tale principio è sancito dall’articolo 30 della nostra Costituzione, che stabilisce il dovere di entrambi i genitori di mantenere, istruire ed educare la prole.
Si ricorda, inoltre, la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, ratificata in Italia con la legge numero 176 del 1991, che ribadisce “… il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori, a meno che ciò non sia contrario all’interesse preminente del fanciullo” (articoli 9 e 18).
Nello stesso senso si muovono la Carta europea dei diritti del fanciullo del 1992, e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti dei bambini del 1996. Quest’ultima prevede, tra l’altro, l’audizione del minore nelle controversie che possano in qualche modo riguardarlo.
Sulla spinta comunitaria ed internazionale, il legislatore italiano ha introdotto l’istituto dell’affidamento condiviso, al fine di realizzare il principio della bigenitorialità.
13 Settembre 2010 · Antonella Pedone
Indice dei contenuti dell'articolo
Assistenza gratuita - Cosa sto leggendo
Richiedi assistenza gratuita o ulteriori informazioni su separazione personale dei coniugi - le norme riguardanti l'affidamento condiviso. Clicca qui.
Commenti e domande
Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) e visualizzare il form per l'inserimento, devi prima accedere. Potrai accedere velocemente come utente anonimo.