Separazione personale di coniugi senza figli – La revoca dell’assegnazione della casa coniugale può comportare l’aumento dell’assegno di mantenimento

L’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti. Il giudice deve determinare la misura dell’assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato, mentre l’assegnazione della casa familiare e’ finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno.

Tuttavia, allorché venga revocata la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (ad esempio, stante la mancanza di figli della coppia), e’ necessario valutare, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto.

Le considerazioni appena riportate emergono dalla lettura della sentenza 19193/15 della Corte di cassazione.

15 Ottobre 2015 · Carla Benvenuto


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!