Separazione personale di coniugi senza figli – La revoca dell’assegnazione della casa coniugale può comportare l’aumento dell’assegno di mantenimento
L’assegnazione della casa coniugale non può costituire una misura assistenziale per il coniuge economicamente più debole, ma postula l’affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti. Il giudice deve determinare la misura dell’assegno in relazione alle circostanze ed ai redditi dell’obbligato, mentre l’assegnazione della casa familiare e’ finalizzata unicamente alla tutela della prole e non può essere disposta come se fosse una componente dell’assegno.
Tuttavia, allorché venga revocata la concessione del diritto di abitazione nella casa coniugale (ad esempio, stante la mancanza di figli della coppia), e’ necessario valutare, una volta in tal modo modificato l’equilibrio originariamente stabilito fra le parti e venuta meno una delle poste attive in favore di un coniuge, se sia ancora congrua la misura dell’assegno di mantenimento originariamente disposto.
Le considerazioni appena riportate emergono dalla lettura della sentenza 19193/15 della Corte di cassazione.
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