Immobile concesso in comodato da un terzo – Successiva separazione dei coniugi ed assegnazione della casa familiare
Il coniuge affidatario della prole minorenne, o maggiorenne non autosufficiente, assegnatario della casa familiare, può opporre al comodante, che chieda il rilascio dell'immobile, l'esistenza di un provvedimento di assegnazione, pronunciato in un giudizio di separazione o divorzio, solo se tra il comodante e almeno uno del coniugi il contratto in precedenza insorto abbia contemplato la destinazione dei bene a casa familiare.
Ne consegue che, in tale evenienza, il rapporto sorge per un uso determinato ed ha, in assenza di una espressa indicazione della scadenza, una durata determinabile per relatione, con applicazione delle regole che disciplinano la destinazione della casa familiare, indipendentemente, dunque, dall'insorgere di una crisi coniugale, ed è destinato a persistere o a venir meno con la sopravvivenza o il dissolversi delle necessità familiari che avevano legittimato l'assegnazione dell'immobile.
Bisogna, quindi, distinguere due tipi di comodato:
- il comodato destinato a soddisfare stabili esigenze abitative familiari, destinato a protrarsi sinché perdurano le suddette esigenze;
- il comodato senza fissazione di termine, nemmeno implicito, ovvero non destinato a soddisfare stabili esigenze abitative della famiglia, soggetto a risolversi a richiesta dei comodante.
Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 2506/16.
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