Segnalazione in CRIF legittima solo se al debitore è stato notificato il dovuto preavviso
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Per la segnalazione in CRIF di una posizione debitoria è necessaria la notifica di un preavviso di iscrizione al debitore.
La banca, la finanziaria o l’intermediario che abbiano erogato il prestito non rimborsato ed abbiano inoltrato a Crif le relative segnalazioni di ritardo o inadempienza, senza fornire al debitore il necessario preavviso dell’imminente iscrizione in Centrale Rischi della posizione debitoria -violando l’obbligo di cui all’articolo 4, comma 7, del codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti – devono provvedere alla cancellazione, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del provvedimento di accoglimento del ricorso, delle informazioni relative alla posizione debitoria segnalata, dando conferma dell’avvenuto adempimento al debitore ricorrente ed alla stessa Autorità.
Così come previsto, quale misura a tutela dei diritti del debitore segnalato, ai sensi dell’articolo 150, comma 2, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti.
Questa, in sintesi, la decisione assunta dall’Autorità per la tutela della privacy con il provvedimento n° 455 del 1° dicembre 2011.
6 Ottobre 2012 · Genny Manfredi
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