Illegittimità della segnalazione in Centrale Rischi – Il creditore deve provare l’invio del preavviso

Il "Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Autorità per la tutela dei dati personali e della privacy) dispone che al verificarsi di ritardi nei pagamenti, il creditore aderente al sistema di informazioni creditizie (SIC) debba avvertire il debitore circa l'imminente registrazione dei dati in uno più sistemi di informazioni creditizie. I dati relativi al primo ritardo devono essere resi accessibili a banche e finanziarie convenzionate con i SIC solo dopo almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso di segnalazione al debitore.

Lo scopo della disposizione è, evidentemente, quello di avvisare il debitore dell'imminente segnalazione in modo da consentirgli di eliminarne il presupposto, adempiendo immediatamente al proprio debito.

Naturalmente, la norma è applicabile anche ai garanti quali soggetti coobbligati. Ed infatti il Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati, dispone anche che il trattamento effettuato nell'ambito di un sistema di informazioni creditizie riguarda non solo i dati riferiti al soggetto che chiede di instaurare o è parte di un rapporto di credito con un partecipante, ma anche quelli degli eventuali soggetti coobbligati.

L'effettività di tale regola è logicamente connessa alla circostanza che il preavviso di segnalazione non solo venga inviato, ma pervenga altresì a conoscenza della persona alla quale è destinato (debitore principale e coobbligati). Ora, com'è noto, in base alle norme del codice civile, le dichiarazioni dirette ad una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario.

Pertanto, sebbene il codice deontologico non preveda testualmente l'invio dell'avviso mediante raccomandata, è evidente che, sulla base delle disposizioni generali del codice civile, incombe sul creditore, che eccepisce di aver provveduto alla trasmissione del preavviso, l'onere di provare la ricezione dello stesso.

Alla luce di quanto precede la segnalazione, per la quale il creditore non sia in grado documentare l'invio e la ricezione della comunicazione di preavviso, risulta illegittima e comporta il conseguente diritto del debitore principale, nonché degli eventuali coobbligati, cointestatari e garanti, ad ottenerne la cancellazione.

Così ha stabilito l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2852/12.

2 Settembre 2014 · Ornella De Bellis


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