Illegittima segnalazione in centrale rischi privata – Risarcimento

L'Autorità per la tutela della privacy ha già chiarito, nel Provvedimento del 16 luglio 2009, l'obbligo per la banca di fornire un preavviso al debitore circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie private (EURISC CRIF, Experian, CTC, BDCR di Assilea ecc.) al verificarsi di ritardi nei pagamenti.

In particolare, l'articolo 4 comma 7 del codice di deontologia e di buona condotta emanato dall'Autorità per la tutela della privacy, dispone che, al verificarsi di ritardi nei pagamenti, la banca, anche unitamente all'invio di solleciti o di altre comunicazioni, deve avvertire l'interessato circa l'imminente registrazione dei dati in uno o più sistemi di informazioni creditizie.

Le informazioni relative al primo ritardo possono essere rese accessibili, nella centrale rischi privata, solo decorsi almeno quindici giorni dalla spedizione del preavviso al debitore.

Il trattamento dei dati relativi all'affidabilità e puntualità nei pagamenti è stato anche, più volte, oggetto di intervento dell'Arbitro Bancario Finanziario, il quale ha stabilito che la segnalazione nelle centrali rischi private è conforme alla legge solamente quando viene provata la circostanza dell'avvenuta ricezione da parte del debitore dell'avviso previsto dalla disposizione del codice deontologico sopra menzionata.

La responsabilità della banca è da ricondurre nell'alveo della cd. "responsabilità da false o inesatte informazioni", area nella quale vengono ricomprese fattispecie eterogenee, il cui elemento caratterizzante è la liceità dell'attività informativa svolta dalla banca.

Il disvalore della condotta, pertanto, non riguarda la diffusione della notizia in sé, ma l'erroneità del dato rilasciato. E' peraltro evidente che, nel caso di erronea segnalazione in una centrale rischi, la banca - attestando la non affidabilità di un soggetto ne compromette la reputazione di "buon pagatore", precludendo o rendendo più oneroso l'accesso al credito. Il comportamento della banca, quindi, da un lato può configurare un illecito extracontrattuale per lesione di un diritto soggettivo perfetto - riconducibile alla categoria dei diritti della personalità (danno all'immagine, alla riservatezza, alla reputazione, etc.) - e, dall'altro lato, in considerazione del rapporto contrattuale in essere, può integrare la violazione degli obblighi di protezione discendenti dalla clausola di buona fede (tra i quali, è ricompreso quello relativo alla verifica della correttezza delle informazioni rese a terzi).

Tale fatto integra in astratto un danno di tipo patrimoniale, quando il debitore oggetto di segnalazione illegittima offra un supporto probatorio che consenta di passare dalla configurazione in astratto del danno alla sua quantificazione in concreto, rendendo possibile una valutazione per via equitativa.

Diversa conclusione può, invece, trarsi in relazione ai danni non patrimoniali. Com'è noto, i danni non patrimoniali, dopo l'intervento delle SS. UU. Dell'11 novembre 2008, possono essere conseguenti sia ad un fatto illecito sia ad un inadempimento contrattuale. E' evidente che l'erronea segnalazione in una centrale rischi privata causa un danno da lesione del diritto alla reputazione di buon pagatore, elemento che può rilevare sia sotto il profilo della reputazione personale sia anche sotto quello della reputazione commerciale.

Dovendosi in questa ipotesi riconoscere la risarcibilità del danno, deve altresì precisarsi che la relativa liquidazione non può che avvenire in via equitativa vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico. Gli elementi da tenere in considerazione, al riguardo, sono sia la gravità della colpa della banca che l’intensità della lesione subita dal soggetto illegittimamente segnalato nella centrale rischi privata.

Così si è espresso l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2102 del 10 ottobre 2011.

6 Maggio 2014 · Ludmilla Karadzic


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