Probabilmente il lettore si riferisce a questo post oppure a questo topic: ebbene la soluzione è applicabile anche con la genitrice vivente, purché nessuno fra i chiamati all’eredità del padre testatore (fra cui il coniuge) rivendichi la quota di legittima dopo il decesso del de cuius, il che comporterebbe una nuova divisione ereditaria giudiziale.
Infine, il suggerimento è quello di farsi assistere da un notaio per la redazione del testamento, anche considerando che la pronuncia della Corte di cassazione citata nei due documenti linkati risale al 2013 e da allora ad oggi la giurisprudenza potrebbe aver mutato orientamento prevalente.
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