Patrizio Oliva

A parte l’opzione banale di alienare l’appartamento prima del trasferimento in eredità della quota spettante al figlio debitore, una delle soluzioni al momento praticabili (ma senza alcuna garanzia di validità nel futuro, attesa la possibilità che la giurisprudenza della Corte di cassazione muti l’orientamento attuale) è quella di disporre nel testamento del primo genitore deceduto il lascito dell’intero immobile al figlio non debitore ed al coniuge superstite, disponendo il diritto di abitazione per il figlio debitore relativamente al 50% dell’immobile lasciato al figlio non debitore.

Analoghe disposizioni saranno testate dal coniuge superstite: la quota di proprietà dell’immobile (50%) verrà lasciata, per testamento, al figlio non debitore: al figlio debitore verrà assegnato il diritto di abitazione nel residuo 50% che è ormai interamente acquisito al figlio non debitore.

In pratica, alla fine della fiera, il figlio non debitore otterrà formalmente l’intero appartamento e quello debitore avrà il diritto di abitazione nell’appartamento.

Inutile aggiungere che una tale soluzione presuppone un accordo preventivo fra gli eredi e la fiducia reciproca fra i due fratelli: ad esempio, il fratello non debitore potrà corrispondere al fratello debitore liquidità equivalente alla metà del valore dell’appartamento; il fratello debitore si impegnerà a non avvalersi del diritto di abitazione.

Per comprendere come è perché possa risultare valida la soluzione qui prospettata, suggeriamo di leggere questa discussione, questo articolo ed i contenuti ad essi correlati.


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