Il rinnovo del precetto non configura abuso del diritto se le spese restano a carico del creditore

Va innanzitutto premesso che il rinnovo del precetto è un atto che non ha alcuna utilità procedimentale, posto che l’inizio di un’esecuzione implica che il precetto originario possa essere utilizzato per tutte le successive esecuzioni sino al soddisfo del credito; e nel caso in cui con il precetto in rinnovazione si intimi anche il pagamento delle spese dei precetti precedenti, l’ultimo precetto, in sé valido, è però illegittimo per la parte relativa a tali spese.

Tuttavia, il rinnovo del precetto non costituisce affatto, a differenza del frazionamento di un credito unitario, abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore sottoposto ad esecuzione non abbia pagato per intero l’importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione; e pertanto il rinnovo del precetto configura senza dubbio un’attività legittima, purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti.

Se la somma portata nel precetto risulta eccessiva, ciò non travolge l’atto per intero, ma ne determina la nullità parziale o inefficacia parziale per la somma eccedente, e l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta. E, pertanto, una volta che il creditore abbia rinnovato il precetto, il debitore non può chiedere la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'intero titolo, ma semplicemente la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo limitatamente alle somme non dovute, relative al rinnovo del precetto.

Così deciso nella camera collegiale del Tribunale di Reggio Emilia in data 23 maggio 2014.

24 Giugno 2014 · Ludmilla Karadzic




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