Emissione decreto ingiuntivo – Le spese legali sostenute successivamente non possono essere intimate tramite precetto
Qualora il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non puo’, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notifica, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria; infatti, una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilita’ giuridica della notifica del precetto.
A tale conclusione sono pervenuti i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 9807/15.
29 Maggio 2015 · Chiara Nicolai
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Stai leggendo Emissione decreto ingiuntivo – Le spese legali sostenute successivamente non possono essere intimate tramite precetto • Autore Chiara Nicolai • Articolo pubblicato il giorno 29 Maggio 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 19 Settembre 2017 • Classificato nelle categorie atto di precetto, debiti riscossione coattiva o forzata, decreto ingiuntivo, esecuzione forzata o coattiva, opposizione decreto ingiuntivo, precetto - opposizione a precetto, procedure giudiziali di recupero crediti, recupero crediti - procedure e azioni esecutive, recupero crediti riscossione coattiva, riscossione coattiva o riscossione forzata • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .