Emissione decreto ingiuntivo – Le spese legali sostenute successivamente non possono essere intimate tramite precetto

Qualora il debitore abbia pagato per intero la somma indicata nel titolo esecutivo, comprensiva delle spese processuali ivi liquidate, il creditore non puo’, successivamente a tale pagamento, intimare precetto, sulla base dello stesso titolo, per il pagamento delle spese processuali sostenute dopo l’emissione di quest’ultimo e necessarie per la sua notifica, dovendo, per tali spese, esperire l’azione di cognizione ordinaria; infatti, una volta che l’obbligazione derivante dal titolo sia stata adempiuta, il titolo medesimo perde la propria efficacia esecutiva, con conseguente impossibilita’ giuridica della notifica del precetto.

A tale conclusione sono pervenuti i giudici della Corte di cassazione con la sentenza numero 9807/15.

29 Maggio 2015 · Chiara Nicolai


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