Assegno non trasferibile scoperto » Protesto obbligato?

Parte della giurisprudenza sulla tematica indicata nel titolo ritiene che il protesto è presupposto necessario dell'azione che si esercita contro gli obbligati in via di regresso e pertanto, quando l'assegno non presenta altre girate oltre quella del diretto beneficiario (è sicuramente il caso degli assegni di importo superiore a mille euro, non trasferibili in base alle norme antiriciclaggio) la levata del protesto non è necessaria al fine di salvaguardare i diritti del portatore del titolo, in quanto egli mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente (articolo 45, comma 2, regio decreto 21.

12.1933, numero 1736).

La levata del protesto, nell'ipotesi considerata, non è doverosa per la banca trattaria, a carico della quale sussiste, come riconosciuto dalla Corte d'Appello di Milano con sentenza del 12 marzo 2005, un dovere di protezione che le impone di evitare il protesto del proprio cliente quando non vi sia la necessità di azioni di regresso a favore di terzi.

Per contro, altri ritengono che la levata del protesto, oltre alla finalità di impedire la decadenza dalle azioni di regresso, ha anche la funzione di far attestare in forma pubblica, e ad ogni altro possibile effetto, il mancato pagamento da parte dell'obbligato; e che l'omissione di tale adempimento impedisce al creditore di poter contare sull'efficacia coercitiva del protesto, connessa al regime di pubblicità che gli è proprio, esponendolo al disagio ed al costo di doversi attivare per recuperare il suo credito, dando luogo ad un danno che deve essere risarcito.

E, la mancanza del protesto non può ritenersi surrogata dalla segnalazione in CAI, in quanto dotata di minore forza costrittiva.

Sulla questione è intervenuto l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione numero 2567 del 10 maggio 2013.

L'articolo 45, regio decreto numero 1736/33, indicando il protesto quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti, risponde all'esigenza di rilevare il rifiuto del pagamento del titolo, con l'efficacia dell'atto pubblico onde dare a tali soggetti certezza circa l'effettivo verificarsi del presupposto sostanziale della loro responsabilità. Questa finalità non è tuttavia esclusiva.

Altre disposizioni lasciano intendere, infatti, che detta formalità è prevista anche nell'interesse del portatore del titolo. E' questo il caso dell'articolo 64 del citato decreto, il quale prevede che solo con il consenso del portatore del titolo il debitore può sottrarsi agli effetti negativi della pubblicità del protesto, offrendo una forma di attestazione (la dichiarazione sostitutiva firmata dal trattario) parimenti idonea a conservare l'azione di regresso.

Considerazioni analoghe valgono per l'articolo 3, legge 12 febbraio 1955, numero 77, che fa obbligo ai pubblici ufficiali di trasmettere periodicamente l'elenco dei protesti al Presidente della Camera di commercio competente per territorio al fine della pubblicazione nel registro informatico dei protesti: trattasi invero di un obbligo la cui previsione nulla ha a che vedere con la tutela dell'interesse degli obbligati in via di regresso ad acquisire certezza circa il mancato pagamento del titolo e che appare invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo.

La tutela dell'interesse del portatore del titolo non può dirsi quindi estranea alle finalità di tutela delle norme che disciplinano il protesto. Ed è quindi indubbio che la sua levata, in mancanza di giranti obbligati in via di regresso, sia da ritenersi, non solo pienamente legittima (Cass. 10 gennaio 2000, numero 2742), ma anche doverosa per la banca trattaria tutte le volte che le circostanze del caso concreto facciano ritenere opportuno il ricorso a tale formalità al fine di indurre il debitore al pagamento di quanto dovuto, evitando al portatore del titolo il disagio e il costo di doversi attivare per recuperare il suo credito.

A differenza della pubblicazione nell'elenco dei protesti cambiari cui ora si provvede mediante il registro informatico dei protesti, che ha come unica finalità quella di dare notizia del mancato pagamento del titolo, la segnalazione in CAI del mancato pagamento degli assegni è diretta a rendere efficace ed operativa la sanzione della revoca di sistema che - aggiungendosi a quella di carattere pecuniario, irrogata dal Prefetto, comporta, per il soggetto segnalato, la revoca di ogni autorizzazione all'emissione di assegni bancari per un periodo di sei mesi, nonché il divieto, per qualunque banca e ufficio postale, di stipulare nuove convenzioni di assegno con lo stesso soggetto e di pagare gli assegni da lui tratti dopo l'iscrizione nell'archivio, "anche se emessi nei limiti della provvista".

Tali misure si estendono pertanto a tutte le autorizzazioni ad emettere assegni connesse a rapporti intrattenuti dal soggetto segnalato con qualunque banca od ufficio postale, comportandone il temporaneo allontanamento dal sistema bancario.

La revoca non si limita a sospendere gli effetti delle autorizzazioni in essere, ma ne determina la cessazione definitiva; con la conseguenza che il riacquisto del potere di emettere gli assegni, da parte del soggetto segnalato, non si verifica automaticamente alla scadenza del periodo di revoca, ma richiede il rilascio di una nuova autorizzazione (articolo 9, comma 3, l. 386/90) e, quindi, il compimento di un atto lasciato alla libera determinazione della banca.

L'incidenza negativa e della segnalazione in CAI nella vita di relazione del debitore inadempiente è quindi ben più grave di quella determinata dalla pubblicazione del protesto, i cui effetti sono destinati ad operare solo sul piano reputazionale.

La sua potenziale idoneità ad indurre il traente a far fronte alla propria obbligazione non può pertanto essere ritenuta minore di quella del protesto, pur considerando che l'iscrizione nel Registro Informatico conferisce al mancato adempimento una visibilità maggiore, estesa all'intera collettività. E deve pertanto escludersi che l'omissione della levata del protesto, in caso di mancato pagamento dell'assegno, quando siano avviate le procedure per la segnalazione in CAI, possa essere ritenuta ingiustamente lesiva degli interessi del portatore del titolo e, come tale illegittima, in quanto contraria a buona fede.

Ciò è ancor più evidente quando come nel caso di specie, l'avvio della procedura per la segnalazione sia determinata dal mancato pagamento per difetto di provvista. In questo caso, infatti, la segnalazione è preceduta da un preavviso di revoca diretto ad offrire al traente la possibilità di evitare l'iscrizione in CAI effettuando il pagamento dell'importo facciale dell'assegno (maggiorato degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto o per la costatazione equivalente) entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo. Trattasi indubbiamente di un beneficio che si è inteso accordare al debitore, in considerazione delle gravi conseguenze che derivano dalla segnalazione. Ma non può negarsi che tale previsione, risolvendosi in un incentivo al volontario (e sollecito) adempimento della prestazione, possa risultare vantaggiosa anche per il creditore.

La disciplina del protesto non contiene una disposizione analoga. Non varrebbe richiamarsi all'articolo 4, l. 12 febbraio 1955, numero 77, che accorda "al debitore che, entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale o del vaglia cambiario", unitamente agli interessi e alle spese, "il diritto" di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti. Trattasi infatti di disposizione il cui ambito di applicazione non può essere esteso in via interpretativa agli assegni bancari in considerazione delle profonde diversità strutturali e funzionali che tali titoli presentano rispetto a quelli cambiari.

I giudici arbitrali concludono sostenendo che nel caso l'assegno non presenti altre girate oltre quella del diretto beneficiario l’attivazione delle procedure relative alla segnalazione in CAI del mancato pagamento dell'assegno per difetto di provvista non è controversa e deve quindi escludersi che la mancata levata del protesto, da parte della banca, possa essere qualificata come illegittima.

30 Marzo 2014 · Ludmilla Karadzic




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