Assegno non trasferibile scoperto ed omesso protesto – E’ sufficiente la segnalazione in CAI
La segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) è sufficiente a tutelare adeguatamente l’interesse del portatore del titolo emesso con clausola “non trasferibile”, dal momento che l’assenza di obbligati in via di regresso esclude che la mancanza di protesto possa pregiudicare il diritto del portatore del titolo nell’ottenerne il pagamento.
Per altro verso, le segnalazioni in CAI producono effetti coercitivi e disciplinari di identica se non maggiore efficacia rispetto a quelli tipici del protesto perché capaci di fornire a terzi le necessarie informazioni sulla capacità solutoria del segnalato e perché idonee a generare la sanzione della revoca di sistema.
Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4970/15.
28 Settembre 2015 · Simonetta Folliero
Argomenti correlati: ABF – Arbitro Bancario Finanziario, assegno a vuoto scoperto senza provvista, assegno non trasferibile, assegno scoperto e protesto, CAI - Centrale Allarme Interbancaria, CAI iscrizione per assegno non pagato, cattivi pagatori e protestati
Altri post che potrebbero soddisfare le esigenze informative di chi è giunto fin qui
Costa sto leggendo - Consulenza gratuita
Stai leggendo Assegno non trasferibile scoperto ed omesso protesto – E’ sufficiente la segnalazione in CAI • Autore Simonetta Folliero • Articolo pubblicato il giorno 28 Settembre 2015 • Ultima modifica effettuata il giorno 1 Maggio 2017 • Classificato nelle categorie ABF – Arbitro Bancario Finanziario, assegno a vuoto scoperto senza provvista, assegno non trasferibile, assegno scoperto e protesto, CAI - Centrale Allarme Interbancaria, CAI iscrizione per assegno non pagato, cattivi pagatori e protestati • Numero di commenti e domande: 0. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .