Assegno non trasferibile scoperto ed omesso protesto
La segnalazione nella Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) è sufficiente a tutelare adeguatamente l’interesse del portatore del titolo emesso con clausola “non trasferibile”, dal momento che l’assenza di obbligati in via di regresso esclude che la mancanza di protesto possa pregiudicare il diritto del portatore del titolo nell’ottenerne il pagamento.
Per altro verso, le segnalazioni in CAI producono effetti coercitivi e disciplinari di identica se non maggiore efficacia rispetto a quelli tipici del protesto perché capaci di fornire a terzi le necessarie informazioni sulla capacità solutoria del segnalato e perché idonee a generare la sanzione della revoca di sistema.
Così si è espresso l’Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 4970/15.
28 Settembre 2015 · Simonetta Folliero
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