Pignoramento del conto corrente – Esattoriale ed ordinario

Il pignoramento esattoriale del conto corrente è regolato dall'articolo 72 bis del Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 602/73. L'atto di pignoramento esattoriale del conto corrente del debitore contiene l'ordine alla banca di prelevare dal saldo, fino a concorrenza del credito per cui si procede, e trasferire direttamente ad Agenzia Entrate Riscossione la somma prelevata.

Il pignoramento ordinario del conto corrente è regolato, invece, dagli articoli 543 e 546 del codice di procedura civile: il pignoramento ordinario del conto corrente si esegue mediante atto notificato personalmente alla banca e al debitore sottoposto ad azione esecutiva.

Dal giorno in cui gli viene notificato l'atto di pignoramento, la banca è soggetta, relativamente alle somme depositate in conto corrente e nei limiti dell'importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode (in pratica qualsiasi evento sopravvenuto alla notifica dell'atto di pignoramento che determini l'estinzione totale o parziale del credito pignorato, comporta la responsabilità patrimoniale della banca, nei confronti del creditore, fino all'importo del credito precettato al debitore, aumentato della metà).

In entrambi i casi, il conto corrente viene bloccato per il tempo necessario al prelievo (la modifica del saldo) e, subito dopo, reso nuovamente operativo.

Ricordiamo che il saldo è la differenza tra l'importo complessivo degli accrediti e quello degli addebiti a una certa data. Il saldo contabile si riferisce a tutte le operazioni già registrate, ma non ancora compensate nell'ambito del circuito interbancario: oltre agli addebiti e agli accrediti riportati in estratto conto, il saldo contabile comprende, ad esempio, le somme a debito prenotate per spese effettuate con carte di credito o impegnate per gli addebiti diretti disposti in via continuativa (RID) riconducibili a fatture prossime alla scadenza; e anche le somme a credito per bonifici accettati ma non ancora liquidati ed assegni presentati all'incasso, ma non ancora regolati con la banca da cui sono tratti. Il saldo disponibile si riferisce, invece, alla somma che può essere effettivamente utilizzata dal correntista (addebiti ed accrediti riportati in estratto conto).

Oggetto del pignoramento è il saldo disponibile non il saldo contabile. In altre parole, oggetto del pignoramento è il denaro disponibile nel conto corrente, compreso quello prenotato per spese che si sono appena effettuate (carte di credito) o stanno per essere richieste (addebito diretto disposto in via continuativa), che sono state registrate nel saldo contabile, ma che ancora non risultano addebitate nella lista movimenti.

Discorso inverso per le somme a credito: vengono pignorati gli importi trasmessi via bonifico o relativi ad assegni effettivamente incassati e già inclusi nell'estratto conto ed accreditati nella disponibilità del conto corrente, non quelli eventualmente acquisiti, in attesa di essere compensati nel circuito interbancario salvo buon fine.

Attenzione: gli assegni emessi dal debitore sottoposto ad azione esecutiva tramite pignoramento del conto corrente prima del prelievo del saldo, e presentati allo sportello dopo il prelievo, per effetto del pignoramento potrebbero essere sottoposti a segnalazione in CAI, se non si copre lo scoperto, nonché a procedura di protesto con codice specifico 22, ovvero assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione. Codice utilizzato proprio per indicare che non esiste disponibilità sufficiente, ma ci sarebbe stata in assenza del prelievo del saldo conseguente all'azione esecutiva promossa dal creditore e notificata alla banca del debitore.

Secondo poi quanto disposto dall'articolo 545 del codice di procedura civile, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio o pensione, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale. Quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge (in genere, la banca è tenuta a prelevare dal saldo solo il 20% della somma accreditata a titolo di stipendio o pensione).

5 Aprile 2018 · Simonetta Folliero




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2 risposte a “Pignoramento del conto corrente – Esattoriale ed ordinario”

  1. Marco Saracino ha detto:

    Ho avuto il conto pignorato.
    Devo versare un assegno e ho aperto un altro conto.Per pignorarmi quest’ultimo conto devono fare una nuova pratica o si pignora in automatico?
    Ho il tempo per spostare i soldi che entreranno dell’assegno su un conto di un parente?

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il creditore può utilizzare il precetto già notificato a cui il debitore non ha adempiuto per notificare alla nuova banca un ulteriore atto di pignoramento. Il debitore ha il tempo per spostare i soldi che entreranno dell’assegno su un conto di un parente? Dipende se il creditore può tempestivamente intervenire: certo, se il debitore apre il nuovo rapporto di conto corrente, versa l’assegno e appena il saldo diviene disponibile lo sposta altrove, è praticamente impossibile, per il creditore, pignorare il nuovo saldo.

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