Consigli ai debitori per tutelarsi dal pignoramento del conto corrente
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Pignoramento del conto corrente, sia esattoriale che ordinario: ecco qualche consiglio pratico per tutelarsi al meglio dai creditori.
Quasi la maggioranza dei consumatori, nel nostro paese, possiede un conto corrente personale.
Essere proprietari di un conto corrente, però, presenta diversi problemi.
In primis, Il fisco, il quale, attraverso il monitoraggio dell’Anagrafe tributaria e dall’Anagrafe dei conti, è in grado di sapere dove abbiamo il deposito, qual è il suo saldo e quali sono le movimentazioni in entrata e uscita.
Così, se non si è in grado di giustificare prelievi e versamenti, si rischia l’accusa di evasione fiscale, con conseguente applicazione di esose tasse e sanzioni.
Ma al peggio non c’è mai fine: il conto corrente, infatti, è trasparente anche ai creditori.
Ad Equitalia soprattutto, che può consultare le citate banche dati per avere un’idea di dove pignorare, ma anche per i creditori privati, i quali utilizzano spessoe la carta delle agenzie investigative.
Una volta individuato il conto corrente personale, lo stesso è facilmente aggredibile con il pignoramento presso terzi.
Per fortuna, esistono degli espedienti che consentono di salvare qualcosina ed evitare, così, di perdere tutto.
Ed allora, ascoltate questi piccoli suggerimenti e fatene tesoro.
29 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi
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Commenti e domande
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Il fido di un conto bloccato da terzi è a disposizione del correntista?
Nel caso di pignoramento del conto corrente per crediti di natura ordinaria, sia il saldo che il fido restano bloccati in attesa dell’assegnazione del giudice al creditore procedente delle somme pignorate, qualora al momento del pignoramento non sia disponibile una somma pari a quella portata dal precetto, aumentata della metà.
Per caso ho detto qualcosa che l’ha infastidita sentendo il tono della sua risposta? In tal caso…me ne scuso
Assolutamente no, lei ha posto domande chiare e non ha nulla di cui scusarsi: solo che a fronte di scenari del tutto ipotetici, in situazioni che non hanno precedenti giurisprudenziali consolidati, noi non siamo in grado di fornire risposte affidabili. E per questo, siamo noi a scusarci.
Non ho capito mi scusi. Devo aprire una nuova richiesta per aver risposta a questa domanda?
No, non deve aprire una nuova richiesta: noi non siamo in grado di risponderle.
se facessi partecipare mia madre (un esempio), lei comprasse le quote e poi dopo me le cedesse?
Troppi se, ci siamo spinti già troppo oltre a regionare su ipotesi.
Buon giorno, ricollegandomi a questo discorso se equitalia mi pignorasse le quote potrei ricomprarmele al prezzo che si conclude l’asta? Ci sono prezzi minimi di partenza oppure se la quota fosse per dire un euro l’asta potrebbe partire da un euro? E se me le ricomprassi questo circolo vizioso finirebbe oppure finirei a dovermele ricomprare fino all’estinzione del debito?
Grazie
Il debitore non può partecipare all’asta per i beni che gli sono stati pignorati.
Grazie, quindi concludendo il discorso nel momento in cui c’è il pignoramento (ma prima che qualcuno compri e mi estrometta) il conto non è bloccato da equitalia (cioè è funzionante), corretto?
Si è così: se la srl non è debitrice di Equitalia, quest’ultima non può pignorarne il conto, anche se l’unico socio è debitore della concessionaria.
capisco, riformulo la domanda in modo diretto:
Mia ditta individuale con debiti verso equitalia
Apro nuova srl unip. quindi pulita e senza alcun debito.
1) Il sequestro delle quote da parte di Equitalia mi blocca immediatamente anche il conto corrente (della nuova srl unip)?
2) Cosa succede se nessuno (dopo il pignoramento di equitalia) acquista le mie quote? Perchè immagino che qualcuno per comprarle debba prima vedere un bilancio ufficiale per vedere se gli conviene o meno.
Grazie
Come già riferito, i debiti accumulati verso l’erario dalla ditta individuale a lei intestata non glieli toglie nessuno e nessuna operazione costitutiva societaria. Quei debiti saranno suoi e dei suoi eredi, se non rinunciano all’eredità.
Equitalia può pignorare e vendere coattivamente le sue quote di partecipazione nella società a responsabilità limitata: certo, il compratore avrebbe bisogno di leggere i bilanci prima di acquistare.
Se nessuno compra, si tratta solo di una espropriazione infruttuosa: aumenteranno le spese legali e di procedura a carico del debitore e lei resterà socio della srl. Se qualcuno compra, lei è fuori dalla società, e potrà operare sul conto corrente societario solo se il nuovo socio la nomina amministratore con delega.
Per debiti assunti da un socio poi uscito dalla compagine” credo di essermi espresso male. Intendevo per debiti del socio contratti con la precedente ditta individuale che nulla a che vedere con questa nuova srl unip (se non perchè il socio era titolare della ditta con debiti)
Facciamo anche il caso che invece che una srls sia una srl personale (così non è un istituzione recente senza casi analoghi).
Se ho capito bene:
1) Conto corrente : non bloccabile (anche con pignoramento quote non succede che da un giorno all’altro non possa più fare bonifici) : conferma? E’ questo il mio grande timore, non vorrei trovarmi bloccati soldi di clienti che non hanno ancora ricevuto la merce (io compro sul venduto).
2) Pignoramento quote: è sicuro oppure si valuta l’appetibilità dell’azienda (in base a bilanci/mod. unico precedenti) ?
3) Se quote pignorate e nessuno le acquista?
4)Verrei subito estromesso da a.d oppure dopo il subentro del nuovo socio (sempre che qualcuno la compri all’asta)?
5) e se facessi un conferimento/trasformazione della ditta in srl anche tutti i debiti andrebbero a finire li (debiti sempre e solo di equitalia)? Perchè così facendo potrei metterla in liquidazione e aprine un’altra?
Grazie
In questo modo, con domande frammentate e poste in sequenza, anche a distanza di tempo, facciamo solo confusione, rischiando di dare come confermati fatti e principi che non sono stati in realtà discussi. La invito a formulare una domanda unitaria con premesse chiare e richieste di chiarimenti ben precise e circoscritte.
Il conto corrente della società inadempiente verso fornitori o fisco è pignorabile e bloccabile. Il pignoramento delle quote in possesso di un socio debitore è azione esecutiva esperibile dal creditore: inutile discettare in base a quali criteri questa azione possa, o meno, risultare fruttuosa.
Il socio di una società a responsabilità limitata risponde dei debiti della società fino a compensazione del capitale conferito. Il titolare di una ditta individuale risponde in modo illimitato dei debiti della ditta e non può conferirli/trasformarli in alcun modo. I debiti restano suoi e si trasmettono agli eredi se questi non rinunciano.
Grazie, ma quindi un conto srls unipersonale può essere pignorato per debiti del socio dalla precedente ditta?
La srls è una istituzione recente: ancora mancano pronunce della giurisprudenza di legittimità in grado di poter delineare un quadro di riferimento certo per quel che riguarda la responsabilità patrimoniale dei soci. Ma, mi sento di escludere che si possa pignorare il conto corrente della società per debiti assunti da un socio poi uscito dalla compagine. Il conto corrente della società può essere pignorato per debiti assunti dalla società (come i debiti con il fisco, ad esempio).
Le quote in quale momento vengono pignorate? Dopo il primo bilancio ufficiale, anche prima? Operativamente però non viene bloccato il conto corrente vero?
Mi parla di pignoramento delle somme dovute dai clienti della srls. Lei intende (faccio un esempio):
Spedisco merce per 20.000 euro e faccio una fattura a 90 giorni = equitalia potrebbe contattare il cliente facendosi pagare i 20.000 euro direttamente dal cliente?
Io ricevo sempre prima i pagamenti e poi spedisco la merce ed emetto la fattura (non come l’esempio sopra), in questo caso correrei dei rischi?
Il pignoramento delle quote societarie può avvenire in qualsiasi momento. Pignoramento delle quote societarie e del conto corrente sono due azioni esecutive diverse che non interferiscono fra loro. Se non si formano debiti presso i suoi clienti verso la società, il pignoramento presso terzi non è fattibile per il creditore.
Potrebbe essere quindi una situazione che va avanti all’infinito? Per quanto invece riguarda l’apertura di una srls come succederebbe a livello operativo con il pignoramento di una quota?
In effetti la partita è in mano al creditore: la storia ha termine solo se lui si sfinisce. Per quel che riguarda il pignoramento delle quote societarie, un imprenditore di età inferiore ai 35 anni potrebbe acquistarle all’asta, qualora reputasse l’attività svolta dalla srls a lui congeniale.
E, in ogni caso tenga sempre presente che, monitorando l’attività con la necessaria attenzione, il creditore potrebbe sempre procedere a pignorare le somme dovute dai clienti della srls.
Buon giorno, vi espongo la mia situazione:
Ditta individuale con 50.000 euro di debito tra irpef, iva e inps. Temo il pignoramento del conto corrente della ditta (altri non ne ho e non ho nulla di intestato).
Ho pensato di aprire una srls dove mi sembra di capire che il pignoramento del conto corrente non possa avvenire (confermate?) ma solo il pignoramento delle quote. Non capisco però ”in pratica” questo cosa significa. Essendo socio e amministratore unico nel concreto cosa succederebbe? Da un giorno all’altro verrei estromesso? La mia idea era trasformare la ditta ind. in libero professionista e percepire i compensi di amministratore (su conto estero) fatturando dalla p.iva come libero prof alla srls (andrei a prendere tutto l’utile in questo modo), anche chiudendo e riaprendo una srls all’anno. La mia altra domanda è sulla prescrizione delle tasse…leggo 10 anni (iva inps e irpef)… dalla cartella di equitalia (cioè dall’ultimo avviso che mandano dicendo che stanno per pignorare)? e dopo 10 anni sarei aposto? Grazie
Lei risponde comunque dei debiti fino ad oggi accumulati come titolare di una ditta individuale. La prescrizione interviene (per prestiti e debiti erariali) dopo 10 anni dalla data di notifica dell’ultimo atto; per debiti contributivi dopo cinque anni.
In tema di debiti esattoriali (Equitalia) comunicazioni interruttive dei termini sono, oltre alla cartella esattoriale, l’avviso di intimazione al pagamento (inviato dopo che sia passato un anno dalla notifica della cartella esattoriale), iscrizioni ipotecarie e di fermo amministrativo, notifiche di pignoramenti, anche se non andati a buon fine.
In pratica, interrompe il decorso dei termini di prescrizione qualsiasi comunicazione che attesti la volontà del creditore di volere riscuotere coattivamente quanto gli è dovuto. Bisogna anche fare attenzione alla circostanza che il debitore spesso ignora l’avvenuta notifica di una comunicazione di interruzione dei termini di prescrizione, dal momento che essa può perfezionarsi per compiuta giacenza presso l’Albo pretorio comunale o l’ufficio postale.