Non tocca al notaio eccepire che il prezzo di acquisto dell’immobile è inferiore all’importo del mutuo erogato

È noto che le banche solitamente concedono i mutui dopo aver compiuto una attività istruttoria che comporta la stima del bene sul quale viene iscritta ipoteca. La circostanza, che nell'atto di compravendita il valore del bene venga indicato come notevolmente inferiore alla somma erogata a titolo di mutuo, impone al notaio l'obbligo di richiamare l'attenzione della banca sulla possibile erroneità della stima eventualmente effettuata da un suo fiduciario e renderla edotta della conseguente possibile difficoltà di soddisfarsi, in caso di inadempimento del mutuatario, sull'immobile ipotecato il cui valore poteva essere inferiore a quello ritenuto congruo dalla banca stessa?

Al quesito hanno risposto i giudici della Corte di cassazione (sentenza 11615/15) osservando che il dovere o del notaio non può spingersi fino al punto da sindacare il fatto che l'importo del finanziamento è superiore al prezzo della vendita, quando le banche conoscono il prezzo e la stima del bene effettuata eventualmente dal loro fiduciario e ne prescindono, senza considerare che le stesse sono dotate di competenza specifica.

Insomma, il notaio non può essere obbligato ad una informativa che esula dagli effetti giuridici derivanti dalla natura del tipo di atto posta in essere, e che afferisce, piuttosto, a circostanze di fatto il cui accertamento rientra nella normale prudenza delle parti sui rischi economici dell'operazione che le parti possono e devono compiere. E ciò tanto più nel caso di mutui erogati dalle banche, che evidentemente sano soggetti qualificati e dotati di competenza specifica in materia.

8 Giugno 2015 · Marzia Ciunfrini




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