Acquisto immobile ad un prezzo molto inferiore al valore di mercato – Rischi


Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere il comportamento delle parti preordinato alla evasione fiscale tramite simulazione dell’atto di compravendita





Acquistare casa a euro 60 mila quando il valore della casa é 160000/140000 é da considerarsi prezzo irrisorio? Non capisco il proprietario sta per vendere una casa a 60000 mila quanto ne vale di più? Ho letto alcune cose tipo prezzo irrisorio ecc. Ora mi chie se mi faccio avanti a quel prezzo é da considerarsi prezzo irrisorio? Il valore catastale é poco più di 54 mila euro.

Acquistare un immobile ad un prezzo molto basso rispetto al valore di mercato comporta sempre dei rischi, dal momento che è molto difficile che un proprietario immobiliare decida di fare della beneficenza: innanzitutto, l’Agenzia delle Entrate potrebbe ritenere il comportamento del venditore e dell’acquirente preordinato all’evasione fiscale tramite simulazione dell’atto di compravendita rispetto all’effettivo prezzo della transazione (imposta di registro, catastale, IVA), con conseguente successivo accertamento fiscale rapportato al valore di mercato e applicazione delle relative sanzioni, oppure il venditore potrebbe essere un debitore con esigenza di realizzare nel più breve tempo possibile, in frode dei propri creditori.

In tale evenienza, l’acquirente potrebbe essere considerato colluso con l’alienante nel tentativo di frodare i creditori di quest’ultimo, nel qual caso il rischio è la revoca dell’atto di compravendita (articolo 2901 del Codice civile), con pignoramento ed espropriazione dell’immobile acquistato, senza nemmeno la restituzione di quanto versato se non dopo un lungo e dispendioso contenzioso giudiziale, peraltro dall’esito incerto.

Infine, sempre nell’ottica di ritenere realisticamente sospetta la eccessiva vantaggiosità dell’offerta, bisognerebbe fare attenzione alla presenza di eventuali vizi occulti dell’appartamento, alla possibilità di abusi edilizi parziali o totali nella costruzione della casa o nella successiva ristrutturazione, nonché all’esistenza di domande giudiziali pendenti sull’appartamento (contenzioso giudiziale in corso sulla effettiva proprietà dell’immobile, ad esempio in seguito a donazione effettuata in vita dall’ex proprietario contestata dagli eredi legittimi del donante).

29 Agosto 2021 · Piero Ciottoli


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