Indebiti pensionistici propri – Recupero con trattenuta sulla pensione

L'articolo 2033 del codice civile stabilisce che colui che ha eseguito un pagamento non dovuto (indebito), ha diritto alla restituzione di quanto pagato nonché agli interessi legali dal giorno del pagamento, se il beneficiario dell'indebito era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Quando chi esegue il pagamento è l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS), le prestazioni indebite si possono classificare in indebiti propri, indebiti di condotta ed indebiti civili.

Indebiti propri

Gli indebiti propri possono essere originati da:

  1. ricalcolo del trattamento pensionistico per fatti diversi dalle verifiche reddituali
  2. ricalcolo del trattamento pensionistico per verifiche reddituali;
  3. ricalcolo del Trattamento di Fine servizio (TFS)/Trattamento di Fine Rapporto (TFR);
  4. riscossione di prestazioni derivanti da falsa attestazione di natura sanitaria o da alterazioni dolose di certificazione medica legittimamente rilasciata;
  5. riscossione di prestazioni inesportabili all’estero;
  6. riscossione delle prestazioni per rapporti di lavoro nulli o simulati accertati successivamente alla cessazione dal servizio;
  7. riscossione di rate di pensione post mortem;
  8. esecuzione di sentenze favorevoli al pensionato/iscritto riformate in un successivo grado di giudizio.

Qualora il pensionato debitore non sia titolare di crediti arretrati nei confronti dell’Istituto oppure, effettuata la compensazione, vi sia un importo residuo da recuperare, si deve procedere al recupero del debito mediante trattenute sulla pensione.

Per gli indebiti propri, le trattenute devono essere quantificate sulla base del calcolo della trattenuta teorica massima (TTM) e del valore della trattenuta effettiva (VE).

Il valore della trattenuta teorica massima TTM è pari al quinto dell'importo totale dei trattamenti pensionistici, al lordo degli oneri fiscali, eccedente il trattamento minimo. Nel contesto di cui ci occupiamo, il trattamento minimo oggetto di salvaguardia, è quello di cui all'articolo 69, legge 153/1969 e deve essere tenuto distinto dalla quota intangibile o cosiddetto minimo vitale prevista dall'articolo 545 del codice di procedura civile. Invero la quota intangibile, la cui misura è corrispondente all'importo dell’assegno sociale aumentato della metà concerne esclusivamente le trattenute a titolo di pignoramenti presso terzi (a seguito di procedure esecutive nelle quali l’Istituto è interessato in qualità di terzo pignorato).

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo inferiore o uguale a 8.298,29 euro, è pari al 40% del TTM.

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo superiore a 8.298,30 euro e inferiore o uguali a 13.049,14 euro, è pari al 60% del TTM.

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo superiore a 13.049,15 euro e inferiore o uguali a 26.098,28 euro, è pari al 80% del TTM.

Il valore della trattenuta effettiva VE, per la fascia di reddito lordo superiore a 26.098,29 euro, è pari al TTM.

Se indichiamo con K il debito totale del pensionato nei riguardi dell'INPS e con NR il numero di rate sarà: NR = K/VE

Tuttavia, il numero NR di rate non può eccedere il limite massimo di 72 rate mensili (le eventuali eccedenze di indebito da recuperare saranno gestite con recupero complementare mediante rimessa in denaro). Salvo che l’importo residuale delle 72 rate non sia superiore al 10% del debito complessivo K.

1 Aprile 2018 · Giorgio Valli




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Indebiti pensionistici propri – Recupero con trattenuta sulla pensione”

  1. Anonimo ha detto:

    A seguito di condanna con sospensione della pena da parte del giudice, per riscossione di pensione di accompagnamento pur avendo avvisato della morte del titolare l’INPS toglieva la pensione ma elargiva egualmente quella di accompagnamento, quindi accusava di indebito dopo che l’errore era stato fatto da loro. Dopo la condanna del giudice al pagamento di una somma xxxxx con ingiunzione di sequestro contemporaneamente, l’IMPS scrive che pretende trattenere in più il 20% sulla pensione minima, pretendendo una cifra di restituzione “superiore” a quella sentenziata dal giudice e corretto?

  2. Ludmilla Karadzic ha detto:

    Si tratta di una evidente appropriazione indebita: senza pensione di invalidità non ha senso l’accompagnamento e se l’INPS sbaglia a continuare a versare l’accredito dell’indennità di accompagnamento sul conto corrente che fu del defunto, ciò non autorizza l’eventuale cointestatario del conto corrente a disporne liberamente.

    Per il resto, la questione è chiara e il giudice è incorso in un evidente errore: in caso di indebito pensionistico il prelievo mensile non segue le regole del pignoramento della pensione dettate dall’articolo 545 del codice civile (20% della pensione considerata al netto del minimo vitale), bensì deve essere applicata la normativa prevista dall’articolo 69 della legge 153/1969.

  3. Antonio ha detto:

    Mi e’ pervenuta una comunicazione INPS avente come oggetto “accertamento somme indebitamente percepite” (maggiorazione sociale o aumento sociale della pensione non spettante a causa del possesso di redditi di importo superiore ai limiti stabiliti dalla legge) su pensione di un mio zio deceduto, pensione eliminata per decesso del titolare, con un avviso di pagamento (pagoPA) con scadenza a 30 giorni. Mi si chiede il recupero di tale somma in quanto erede. Il punto che io non essendo in contatto con il de cuius (zio, in quanto fratello di mia mamma, anche lei gia’ deceduta) da circa 50 anni, non ero a conoscenza della sua morte prima dell’avviso di cui sopra (non essendo stato avvisato da nessuno), ne’ tantomeno ho percepito alcunche’ come erede. Non so nulla circa la sua eredita’ (se ci fosse o meno, se avesse fatto testamento ad altri, se si e’ servito di un notaio, o altro) Sono completamente all’oscuro.
    Poiche’ non so se e’ sufficiente essere erede legittimo per dover pagare e poiche’ credo che non saro’ mai in grado di dimostrare l’esistenza di altri eredi, pongo la seguente questione:
    Se pago l’ammontare richiestomi, peraltro modesto (80 Euro), mi precludo la possibilita’ di rifiutare altre possibili future richieste di pagamento, in quanto questo atto puo’ essere interpretato come tacita accettazione dell’eredita’, e non come atto cautelare effettuato al fine di evitare delle penalita’ (visto che l’INPS parla di recupero coattivo dei crediti in caso di mancato pagamento), impedendomi in futuro una eventuale rinuncia all’eredita’ (peraltro mai vista) ?

  4. Poiché solo con la notifica INPS di restituzione dell’indebito è venuto a conoscenza del decesso dello zio e se, nel frattempo, non ha attuato comportamenti finalizzati all’accettazione tacita dell’eredità, può ancora rinunciare all’eredità recandosi presso la cancelleria del tribunale territorialmente competente per il luogo di decesso dello zio. O conferendo mandato ad una agenzia che per delega rinunci all’eredità al suo posto.

    Se paga l’importo richiesto, anche se modesto, diventerà erede e come tale sarà obbligato a soddisfare qualsiasi richiesta di rimborso da parte di altri eventuali creditori dello zio: ricordi che una volta erede, sarà erede per sempre e non potrà più rinunciare.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post ti è sembrato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!