Estinzione anticipata del contratto di prestito e prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato per il residuo periodo di copertura

Spesso le banche e le finanziarie, contestualmente alla estinzione anticipata del prestito, non provvedono a rimborsare al cliente il premio assicurativo per il residuo periodo di copertura non goduto, premio che era stato versato in unica soluzione dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto di credito.

Quando, dopo qualche anno dall'estinzione anticipata del prestito, il cliente, informato dei propri diritti, chiede la restituzione del premio assicurativo versato per il periodo di copertura non goduto, banche e finanziarie sollevano eccezione di intervenuta prescrizione, richiamando il codice civile.

In particolare, l'articolo 2952, in base al quale Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Ma, a parere dell'Arbitro Bancario Finanziario (decisione 2529/13) sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la prescrizione breve prevista dal codice civile in materia assicurativa si applicherebbe soltanto ai diritti che si ricollegano direttamente e unicamente alla disciplina legale del contratto di assicurazione e non i diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgono o sono fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo.

In altre parole nei rapporti tra banca (o finanziaria) e cliente, ed in riferimento a polizze assicurative stipulate nell'ambito di un contratto di credito, non si applica la prescrizione breve prevista dal codice civile in materia di assicurazioni.

Quest'ultima disposizione, infatti, si riferisce ai diritti al pagamento del premio (la cui prescrizione è fissata in un anno) e agli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (la cui prescrizione è fissata in due anni dall'evento); mentre nel caso di estinzione anticipata del contratto di credito e della successiva richiesta di rimborso del premio assicurativo versato per il residuo periodo di copertura non goduto, entrano in gioco non già diritti che, in occasione o in esecuzione del contratto di assicurazione, sono reclamati dalla parte, ma diritti alla restituzione di importi che traggono origine da un contratto di credito.

Pertanto, la prescrizione del diritto al rimborso del premio assicurativo versato alla sottoscrizione del contratto e non goduto per il residuo periodo di copertura, ha durata decennale e decorre dalla data di estinzione anticipata del prestito.

8 Dicembre 2014 · Annapaola Ferri


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