Polizze assicurative abbinate ai prestiti – L’IVASS chiarisce che il rimborso al cliente è dovuto anche nei casi di estinzione anticipata parziale del finanziamento

Le polizze abbinate ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari (payment protection insurance, PPI) hanno lo scopo di proteggere il cliente in presenza di eventi pregiudizievoli (ad esempio, morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell’impiego) che possano limitare la sua capacità di rimborso oppure quando l’immobile oggetto del mutuo ipotecario risulti danneggiato a causa di incendio, crollo o altro evento rovinoso. In caso di sinistro la compagnia di assicurazione provvede a corrispondere un indennizzo.

Spesso le polizze PPI abbinano copertura vita e copertura danni (ad esempio un'assicurazione sulla vita e una polizza per il caso di malattia o infortunio e, a volte, la perdita dell’impiego) prestate anche da differenti imprese di assicurazione, per lo più appartenenti allo stesso gruppo. Solitamente è previsto il pagamento di un premio in un'unica soluzione all'inizio del contratto, per l’intero periodo di validità della polizza (premio unico), che si aggiunge al capitale finanziato.

In base a quanto disposto al decreto legge 1/2012 (articolo 28) se banche e finanziarie condizionano l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita, sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti gruppi assicurativi non riconducibili agli intermediari stessi. Il cliente è libero di scegliere sul mercato la polizza sulla vita più conveniente; la banca è obbligata ad accettarla senza variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

Nelle polizze abbinate ai finanziamenti per le quali sia stato corrisposto un premio unico con onere sostenuto dal debitore assicurato, in caso di estinzione anticipata del finanziamento o in caso di trasferimento presso un altro intermediario (portabilità del mutuo), il cliente ha diritto di ottenere il rimborso della parte del premio pagato e non goduto o, in alternativa, di mantenere in vita la copertura fino alla scadenza della polizza, eventualmente cambiando il beneficiario.

Con comunicazione del 3 aprile 2017 l'Ivass ha evidenziato la necessità del rimborso al cliente anche nei casi di estinzione anticipata parziale del finanziamento dal momento che, stante il collegamento tra il contratto di finanziamento e quello assicurativo (avente carattere accessorio), l'esposizione al rischio si riduce automaticamente in misura corrispondente dopo il rimborso di una quota del capitale finanziato.

L'Istituto di vigilanza ha pertanto invitato gli intermediari assicurativi, tra l’altro, a implementare adeguate procedure per la restituzione del premio premio per un periodo di copertura non goduto e ad adottare, nelle more dell'adeguamento, misure idonee per assicurare da subito la restituzione del premio residuo.

30 Luglio 2017 · Piero Ciottoli


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