Per quanto attiene i contratti di prestito stipulati nell'ambito del credito al consumo, il debitore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al creditore. In tal caso il debitore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. Peraltro, lo scioglimento di un rapporto prima del termine pattuito dalle parti comporta sì l'impossibilità di ripetere le prestazioni già eseguite, ma con il solo limite che esse si trovino in rapporto di corrispettività con le prestazioni eseguite dal creditore. Pertanto, anche le eventuali commissioni di intermediazione debbono essere computate ai fini della riduzione. In conclusione, sono rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni finanziarie così come le commissioni di intermediazione. In assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi, l'intero importo delle commissioni finanziarie e di ...
Ho un finanziamento con Deutsche Bank di euro 2750, Tan 9,03 TAEG 13,04 in 48 rate di 69 euro data erogazione 06/07/2017: poi la banca mi mandò una lettera di comunicazione periodica che dovevo pagare 72 euro in 48 rate e l importo a scadere era di euro 2272,75 la prima rata è stata pagata il 05/09/2017 Fino ad oggi 2019. Oggi ho chiesto quanto avrei pagato per estinguere in anticipo mi hanno detto che avrei dovuto pagare altre 1770euro le mie domande sono: come è possibile che devo ancora tutti questi soldi. Dal 2017 ad oggi che cosa ho pagato? Dove è la convenienza ? ...
Spesso le banche e le finanziarie, contestualmente alla estinzione anticipata del prestito, non provvedono a rimborsare al cliente il premio assicurativo per il residuo periodo di copertura non goduto, premio che era stato versato in unica soluzione dal cliente al momento della sottoscrizione del contratto di credito. Quando, dopo qualche anno dall'estinzione anticipata del prestito, il cliente, informato dei propri diritti, chiede la restituzione del premio assicurativo versato per il periodo di copertura non goduto, banche e finanziarie sollevano eccezione di intervenuta prescrizione, richiamando il codice civile. In particolare, l'articolo 2952, in base al quale Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Ma, a parere dell'Arbitro Bancario Finanziario ...