Ho chiesto estinzione anticipata di un prestito per il quale ho già versato cinque rate – Possibile che debba restituire ancora più di quanto ricevuto in prestito?


Mutuo e prestiti - estinzione anticipata e penale





Salve, qualche mese fa ho contratto un prestito di 18500 euro: grazie alla vendita di una proprietà ho deciso di estinguerlo. Possibile che ad oggi dopo aver pagato 5 rate di 243 euro cadauna il conteggio di estinzione risulta circa 19000 euro, cioè superiore al capitale erogato. Non ho con me il contratto e nemmeno il piano di ammortamento. Posto qui sotto il conteggio estintivo. Potreste aiutarmi a capire se è corretto?

Importo a scadere (quota capitale e interessi) Euro 28.508,50 +
Scaduto impagato e/o in attesa buon fine del pagamento (a) Euro 247,90
Sub totale montante residuo e scaduto Euro 28.756,40
Interessi di mora Euro 0,00 +
Spese di recupero Euro 0,00 +
Commissioni di estinzione Euro 197,92

Sub totale spese dovute Euro 197,92
Detrazione interessi futuri Euro 8.468,25 –
Detrazione pagamenti anticipati Euro 0,00 –
Arrotondamento Euro 0,00 +
Altri addebiti Euro 0,00 +
Detrazione quota premio assicurativo non goduto Euro 1.453,73

TOTALE IMPORTO DOVUTO PER ESTINZIONE ANTICIPATA Euro 19.032,34

Il rimborso di un prestito può prevedere rate costanti con quote di interessi decrescenti durante la progressione del piano di ammortamento: stiamo parlando del piano di ammortamento “alla francese”, frequentemente utilizzato nella prassi, in Italia, da banche e finanziarie.

In pratica, con un piano di ammortamento alla francese, le rate sono costanti ma la quota imputata alla restituzione del capitale è crescente in funzione dell’inversa dinamica degli interessi.

Per dirla in soldoni, con le rate, inizialmente, si pagano esclusivamente gli interessi ed alla fine del piano di rimborso si restituisce esclusivamente il capitale. Cioè, il rimborso del prestito, sebbene effettuato a rate costanti per tutta la durata dell’ammortamento, non avviene imputando ad ogni rata una percentuale fissa di capitale ed una aliquota costante di interessi.

Peraltro, il codice civile (articolo 1194) prevede che il pagamento della rata da parte del debitore deve essere imputato prima agli interessi e poi al capitale: e quindi, nessuna violazione da parte del creditore può rilevarsi dalla più lenta riduzione del debito residuo in conto capitale, indotta dalla prioritaria imputazione dei periodici pagamenti effettuati dal debitore agli interessi di tempo in tempo maturati.

Anche la giurisprudenza di legittimità, ormai consolidata, non ha ritenuto di formulare giudizi negativi sulla metodologia di ammortamento alla francese, limitandosi ad osservare che lo strumento di regolamentazione del rimborso del finanziamento, attuato dalle parti contrattuali al fine di pianificare l’ammortamento e l’imputazione degli interessi ai pagamenti delle singole rate, rappresenta una clausola negoziale i cui effetti, per tale sua natura, sono vincolanti fra le parti.

Da quanto si legge, lei ha stipulato un contratto di prestito per 18500 euro (forse qualcosina in più): ha pagato le prime 5 rate, ciascuna di 243 euro, pari a 1215 euro, corrispondendo, praticamente, solo interessi (dia uno sguardo al piano di ammortamento).

Inoltre lei deve 247 euro (anche qui sono solo interessi) per la rata in corso (comprensiva di mora per ritardato pagamento) che va comunque saldata (dia uno sguardo alle clausole contrattuali) e 198 euro di spese per estinzione anticipata. Pertanto, insieme ai 18.500 euro ricevuti in prestito, dovrà restituire anche 445 euro fra penale di estinzione anticipata e rateo maturato e non ancora saldato.

Se il piano di ammortamento concordato è alla francese, prevedendo che l’importo delle rate iniziali (almeno fino alla sesta) sia esclusivamente imputato agli interessi; e se il contratto di prestito stabilisce che quando si chiede l’estinzione anticipata la rata corrente va versata integralmente, si può affermare, ad occhio e croce, che i calcoli sono formalmente corretti.

5 Settembre 2018 · Ludmilla Karadzic


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