Equitalia: decadenza dalla rateazione delle cartelle esattoriali » Consigli per il debitore

Come deve comportarsi il debitore che decade dalla rateazione delle cartelle esattoriali di Equitalia? Quali sono i rischi che corre, e quali gli espedienti che può utilizzare? Vediamolo nel seguente intervento.

Il contribuente che non paga otto rate (cinque per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015), anche non consecutive, del piano di rateazione concesso da Equitalia, decade dal beneficio della dilazione.

In tale fattispecie il debito iscritto nelle cartelle esattoriali non può essere più rateizzato e, dunque, non è concesso al debitore di richiedere chiedere una nuova dilazione.

Al massimo, il contribuente può chiedere la proroga della rateazione in corso, ma solamente una volta.

Con lo strumento della proroga, il contribuente che non riesce a pagare la rata ad Equitalia può chiedere che la stessa gli venga ridotta attraverso una rateazione più estesa delle cartelle.

Come sappiamo, la rateazione massima consentita è di 120 rate (72 rate per le rateazioni concesse a partire dal 22 ottobre 2015).

Purtroppo, la decadenza dalla rateazione comporta l'avvio delle azioni di riscossione di Equitalia.

Le azioni esecutive dell'agente della riscossione dopo le modifiche apportate nel 2013, però, sono state nettamente depotenziate. Vediamo qualche esempio.

Per cominciare, il fermo amministrativo dei veicoli non può essere disposto se il contribuente dimostra entro trenta giorni dalla notifica del preavviso di fermo che il mezzo è strumentale all'attività professionale o commerciale.

Proseguendo, i beni indispensabili allo svolgimento dell’impresa sono pignorabili esclusivamente nei limiti di un quinto del loro valore, a condizione che il debitore non indichi altri beni pignorabili capienti rispetto al debito a ruolo.

In caso di pignoramento dei beni indispensabili, la vendita all'asta non può essere fissata prima di 300 giorni dal pignoramento e il debitore è designato custode dei beni stessi.

Passando alle azioni di riscossione di tipo immobiliare, inoltre, va ricordato che la casa dove il debitore risiede anagraficamente, se immobile non di lusso e se costituisce l’unica unità posseduta, non è espropriabile, anche se può essere ipotecata.

Per di più, il possesso di pertinenze dell’abitazione principale non fa venir meno la condizione di unicità dell’immobile posseduto: i requisiti per procedere al pignoramento immobiliare sono diventati molto più rigorosi.

Per prima cosa, serve che il debito con equitalia superi 120.000 euro e poi è necessario che siano trascorsi almeno sei mesi dall'iscrizione dell’ipoteca.

Per poterla iscrivere l’importo del debito deve essere pari ad almeno 20.000 euro: da notare che l’iscrizione di ipoteca deve essere sempre preceduta dalla notifica di una intimazione a pagare le somme dovute entro trenta giorni.

Purtroppo, strumento potente nelle mani di equitalia resta, come sempre, quello del pignoramento presso terzi: parliamo della possibilità dell'agente della riscossione di aggredire direttamente i crediti vantati dal contribuente verso altri soggetti, saltando del tutto la fase davanti al giudice dell’esecuzione.

Attraverso questa prassi, infatti, Equitalia può appropriarsi di somme derivanti, ad esempio, dal conto corrente bancario, dallo stipendio o da crediti professionali e commerciali del debiore.

5 Settembre 2014 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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2 risposte a “Equitalia: decadenza dalla rateazione delle cartelle esattoriali » Consigli per il debitore”

  1. Imma Grasso ha detto:

    Nel 2013 avevo chiesto un rateizzo ad Equitalia xdebiti IRPEF 1999 di 6000,00 circa , in quell’ occasione mi avevano inviato un preavviso di FERMO AUTO bloccato dal rateizzo,,ho pagato due rate e poi non ho potuto più pagare:
    Ora mi è arrivata la notifica del FERMO AMMINISTRATIVO e il termine di 30 gg x pagare il mio debito senza possibilità di rateizzazione,ma se non pago che cosa succede? mi sequestrano l’auto ? GRAZIE

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Quando il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo, ne è preclusa la circolazione anche se resta nella disponibilità del proprietario. Il fermo amministrativo, infatti, non incide sulla proprietà, tanto è vero che se non si produce la documentazione finalizzata ad ottenerne l’esenzione, si è comunque obbligati a pagare il bollo auto. Ma, cosa succede se, invece, il veicolo, nonostante sia sottoposto a fermo amministrativo, viene ugualmente messo su strada? Ad un controllo di polizia, vigili urbani, carabinieri ecc. si rischia una multa salatissima; con la recidiva il veicolo può anche essere sequestrato. Inoltre, cosa più importante, in caso di sinistro, le assicurazioni le provano tutte per non pagare i danni se il conducente del veicolo sottoposto a vincolo di fermo amministrativo ha ragione; e ad esercitare azione di rivalsa nei confronti del proprietario del veicolo qualora i danni debbano, invece, essere risarciti a terzi.

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