Sosta su zona carico e scarico merci (seconda parte)






Nel comune di trieste invece il segnale reca sempre il famoso divieto di sosta e sotto una P per il parcheggio e di fianco il famoso omino intento a scaricare, il parcheggio il tali zone viene descritto dal sito del comune e della polizia municipale di trieste come sosta operativa o meglio da racchiudere in un arco temporale necessario ad effettuare delle operazioni di carico o scarico merci verso il veicolo o verso gli esercenti al commercio a prescindere dal tipo di veicolo(www.retecivica.trieste.it vedasi art. 19 pag. 32)oppure (www.poliziamunicipaletrieste.it).

Esso non è regolato da nessuna autorizzazione tra l’altro il non possesso di tale autorizzazione non viene neanche menzionato nel verbale d’infrazione al c.d.s.(es. sostava senza esporre ecc….), ovviamente resta salvo il principio di sosta operativa, differendo dal segnale salentino che invece hanno preferito dare un tempo massimo di 20 min. alla sosta operativa, ovviamente in entrambi i casi, le condotte sono regolamentate e sanzionate a norma dell’art.158 comma 2 lett. e) e 6.

Ciò posto nel verbale da me analizzato non viene riportato il comma, non viene riportato la presenza di segnaletica verticale o orizzontale
regolante il sito di sosta, non viene riportata la presenza di eventuali permessi o autorizzazioni, limitandosi a riportare la violazione dell’art. 158 con estensione letterale: sostava sull’area destinata alla fermata dei veicoli per il carico e scarico merci,

Non ritenendo neanche opportuno specificare che il veicolo tali attività non le stesse svolgendo.

Il messaggio che si intendeva veicolare nel precedente topic è che il verbale, così com’è stato da lei descritto, merita senz’altro di essere sottoposto al vaglio del Giudice di pace in quanto è carente della precisa indicazione del fatto sanzionato e ne dà solo un’indicazione generica, non sufficiente ad individuarlo compiutamente. Inoltre, come lei correttamente evidenzia, non è sufficiente indicare l’articolo della norma violata quando questa riporta varie ipotesi con punti e lettere: l’agente accertatore deve specificare quale comma dell’articolo del CdS è stato infranto.

Inutile però presentare ricorso se l’infrazione può essere rilevata “per tabulas”. Il giudice, qualora il comune non si costituisse, potrebbe anche annullare il verbale, ma se non è contestata la presenza del veicolo nella zona riservata al carico-scarico merci e se le procedure prevedono un controllo ex post dei veicoli autorizzati ad effettuare operazioni di carico-scarico merci, la multa potrebbe essere riproposta in modo corretto, provando che il veicolo non era autorizzato comunque a sostare.

Bisogna, infatti, sempre ricordare che il requisito della completezza del verbale di multa è esclusivamente finalizzato a garantire il sostanziale diritto di difesa del presunto trasgressore, talvolta incolpevole, e non ad offrire appigli formali a chi intenda contestare una violazione del CdS di cui si è reso sicuramente responsabile.

Ora, in particolare a Lecce, i GdP sono notoriamente benevoli. Tuttavia moltissimi di quei GdP che assurgono alle cronache con sentenze “all’avanguardia” a tutela del cittadino vengono, spesso, duramente censurati in Cassazione nel silenzio dei media.

20 Giugno 2014 · Giuseppe Pennuto


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