Sosta su zona carico e scarico merci






Di recente un mio conoscente gli è stato recapitato una contravvenzione al c.d.s., per aver sostato, ove la sosta era riservata ai mezzi che effettuano il carico e lo scarico delle merci,(abbiamo rivisto il segnale non identifica una specifica categoria di veicoli, ma possono sostare solo chi effettua la sosta per compiere tali attività).

Nel verbale ricevuto via posta, l’agente menziona la violazione dell’art.158 e poi aggiunge, sostava negli spazzi riservati al carico e scarico delle merci.

Analizzando il verbale ed il citato articolo, ci siamo accorti che l’art. 158 ha numerosi comma, nel nostro caso è stato violato il comma 2 lettera e) e 6, tale comma è completamente omesso dall’agente accertatore nel corpo del verbale, ed inoltra l’agente si limita solo ad accertare che l’auto era ferma negli spazzi riservati al carico e scarico merci ma…. senza menzionare affatto che il veicolo non stava compiendo tale attività, particolare, che sembra essere rilevante (dopo tutto la sosta non è che di per se è vietata…..) ed inoltre proprio consultando alcuni prontuari in uso alle forze dell’ordine per rilevare l’infrazioni al c.d.s. tali testi menzionano oltre che il veicolo stia sostando in tali aree anche il fatto specifico che non si stia svolgendo attività di carico e scarico merci per essere sanzionato.

Alla luce di ciò, si può ritenere il verbale carente di motivazioni, dato che non emerge quale sia la condotta “incriminatrice”?

Anche alla luce di un interessante sentenza per un caso analogo analizzata dal Giudice di pace di Lecce (sentenza del 20.11.13).

Il caso esaminato dal Giudice di pace di Lecce si riferiva ad una sanzione per divieto di sosta, laddove il segnale di divieto posto in corrispondenza del parcheggio riportava la rappresentazione grafica di un omino intento al carico-scarico e di un disco orario con l’indicazione “20 minuti”. La sosta, praticamente, era consentita a tutti i veicoli con l’unico vincolo di rispettare un tempo massimo di 20 minuti per le operazioni di carico-scarico merci, da documentare mediante disco orario.

E, dunque, il difetto di motivazione accolto dal GdP era riconducibile alla circostanza che il verbale non indicava se il trasgressore avesse superato il tempo assegnato o la sua auto fosse completamente priva di disco orario.

La fattispecie che lei ci sottopone, tuttavia, è di solito un tantinello più complessa. Nella stragrande maggioranza dei Comuni italiani, per poter essere autorizzati al carico scarico merci nelle aree a tale scopo riservate è necessario presentare preventivamente, al comando della polizia municipale, una dichiarazione in cui il proprietario del veicolo dichiara che lo stesso è adibito al trasporto merci per una specifica attività. Il documento, vistato e firmato dall’Ufficio permessi, e riportante tutti i dati identificativi del veicolo (targa, modello) deve poi essere esposto, in modo ben visibile, nell’abitacolo.

Comprenderà allora, che, poste queste condizioni, sarebbe davvero impossibile poter asserire ex-post che il trasgressore multato stesse effettuando operazioni di carico scarico merci comunque autorizzate. Basterebbe il semplice incrocio con le dichiarazioni conservate all’ufficio permessi per smentire tali affermazioni.

L’eventualità della presentazione di un ricorso al GdP che possa avere qualche chance di successo va, pertanto, valutata in base ad una approfondita conoscenza dei provvedimenti comunali che regolano le autorizzazioni di carico-scarico merci nella aree riservate a tale scopo.

19 Giugno 2014 · Giuseppe Pennuto


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