Ho commesso l’errore di accettare la proposta di una società di recupero crediti firmando cambiali per chiudere il contenzioso con interessi altissimi (il 15% annuo annuo composto) calcolati sull’importo effettivamente dovuto.
Poi, non ho potuto più sostenere i pagamenti mensili per cause che non sto qui a raccontare: sono stato protestato, ma non è finita qui. Mi ritrovo periodicamente, ogni santissimo mese, un addetto al recupero crediti che si piazza fuori la porta di casa mia per riscuotere la cambiale in scadenza, mi minaccia ripetutamente e se non lo faccio entrare comincia a sbraitare ad alta voce richiamando l’attenzione dei vicini.
Sono veramente demoralizzato e non so veramente come venirne fuori: se non pago divento lo zimbello del vicinato ed ho paura per le minacce; se pago, i miei non mangiano fino al prossimo stipendio.
Per uscire dal circolo vizioso, in cui suo malgrado, è caduto, non ha altra scelta: deve denunciare l’addetto al recupero crediti che mensilmente si presenta a casa sua per riscuotere la cambiale in scadenza e il creditore per cui egli lavora.
Deve, pertanto recarsi presso il più vicino posto di forze dell’ordine e denunciare la società di recupero crediti per usura e l’addetto alla riscossione domiciliare per usura, estorsione e minacce, comunicando anche la data di prossima scadenza della cambiale.
Infatti, ai fini dell’integrazione del reato di usura, non occorre che l’accordo stragiudiziale intervenuto fra le parti e connotato da usura sia stato accettato dal debitore senza subire pressioni, poiché la ratio dell’incriminazione si incentra sul carattere oggettivamente usurario della pattuizione stessa.
Inoltre, il reato di usura o di estorsione possono concorrere quando la violenza o la minaccia siano esercitate successivamente all’accordo usurario, anche al solo fine di ottenere il pagamento del capitale a debito e degli interessi usurari pattuiti (Corte di cassazione, sezione penale, sentenza 38551/2019).
20 Settembre 2019 · Marzia Ciunfrini
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