Dichiarazione di successione – Devono essere censite anche le donazioni effettuate in vita dal de cuius?


Anche le precedenti donazioni immobiliari devono essere censite nella dichiarazione di successione per verificare che le imposte dovute siano state versate





In rete leggevo che le donazioni fatte in vita andavano inserite nella dichiarazione di successione, però, se io sono un erede in linea retta e il parente non possiede altri beni immobili e un conto basso inferiore a 100000 euro da come ho capito vi è l’esonero dalla presentazione della dichiarazione di successione. A questo punto come ci si deve comportare? Si fa o no la dichiarazione di successione? L’eventuale esonero si riferisce ai beni che cadono in successione o sono da calcolare anche le donazioni ?In caso non si dovesse aver l’obbligo di presentare la dichiarazione se ci dovesse essere la collazione per equiparare i beni davanti un notaio senza la dichiarazione come ci si deve comportare? grazie in anticipo a chi mi risponde.

Abbiamo già chiarito in questa discussione come, secondo noi, dovrebbero andare le cose: se si eredita l’usufrutto detenuto su un immobile dal defunto, la dichiarazione di successione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate. Punto.

Nella dichiarazione di successione devono essere inserite le donazioni effettuate in vita dal de cuius per due ordini di motivi, già anticipati nella risposta al precedente quesito:

1) se gli oneri fiscali dovuti allo Stato con la donazione della nuda proprietà non furono versati a suo tempo, sarà compito dell’Agenzia delle Entrate accertare d’ufficio e recuperare l’eventuale evasione fiscale;
2) se c’è stata prima la donazione della nuda proprietà dell’immobile e solo in seguito, a successione mortis causa, la riunione della nuda proprietà con l’usufrutto, il tutto a favore di un erede in linea retta, l’Agenzia delle Entrate vuole verificare se è stato implementato un tentativo di elusione per non superare il tetto di franchigia.

In altre parole se le imposte sono state regolarmente versate al tempo della donazione e se il valore dell’immobile non supera il milione di euro, l’imposta di successione è nulla. Le altre imposte dovute (ipotecaria e catastale) saranno calcolate, esclusivamente, sul valore dell’usufrutto ereditato, calcolato come valore commerciale dell’immobile al momento del decesso defalcato dal valore della nuda proprietà al momento della donazione. Il valore della nuda proprietà al momento della donazione è pari al valore commerciale dell’immobile al momento della donazione da cui si sottrae il valore dell’usufrutto, valore che si desume in percentuale (rispetto al valore dell’immobile al tempo della donazione) dalle tabelle attuariali ISTAT in base all’età che il pieno proprietario aveva quando fu effettuata la donazione con riserva di usufrutto.

La collazione è obbligatoria in presenza di coeredi (vedova superstite del defunto, fratelli/sorelle, genitori del defunto), per evitare azioni legali di richiesta di riduzione dei beni donati intraprese dai coeredi che ritengono lesa la propria quota legittima di eredità: altrimenti non ha senso e non si procede a collazione. La collazione, riguarda, comunque, la divisione ereditaria fra legittimari e non la dichiarazione di successione.

Il consiglio, per evitare errori, con conseguenze spiacevoli, è quella di affidarsi ad un professionista esperto (commercialista) per la presentazione della dichiarazione di successione: non ci sembra proprio il caso di procedere con un ‘fai da te’.

29 Agosto 2023 · Giorgio Martini


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