Tramissibilità dei debiti del de cuius che ha accettato altra eredità con beneficio di inventario
L'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio di inventario (articolo 470 del codice civile).
La moglie (A) di mio padre (B) è deceduta lasciando diversi debiti e sia lui che la figlia di entrambi (C) hanno accettato con beneficio di inventario: avendo loro saldato i debiti per l’importo corrispondente alla parte attiva dell’eredità, ora i creditori non possono più rivalersi su di loro. Mi chiedevo se, essendo io figlio di B, ma non di A, potrei essere chiamato a pagare i debiti restanti (essendo erede di B ma non di A).
L’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio di inventario (articolo 470 del codice civile).
La differenza tra le due modalità di accettazione rileva sotto il profilo della responsabilità dell’erede per i debiti ereditari:
– l’accettazione pura e semplice determina la confusione tra il patrimonio dell’erede e quello del de cuius, che diventano una sola cosa. L’erede sarà di conseguenza tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche qualora il loro valore superi quello dell’attivo ereditario;
– l’accettazione col beneficio di inventario impedisce l’effetto della confusione tra i patrimonio dell’erede e quello ereditario, con conseguente limitazione della responsabilità dell’erede nei limiti del valore dell’attivo ereditario.
Il che vuol dire che se B e C hanno saldato i debiti di A fino all’importo del valore dei beni inclusi nell’inventario a suo tempo redatto (in pratica, se i creditori di A non contestano l’estinzione dei debiti di A rispetto al valore dei beni trasmessi a B e C e da questi inventariati), la responsabilità di B e di C rispetto ai creditori di A risulterà completamente estinta.
Quindi, l’erede di B risponderà esclusivamente dei debiti di B da questi acquisiti per qualsiasi causa diversa dal rapporto di coniugio di B con la debitrice A premoriente.
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8 Febbraio 2023 · Ludmilla Karadzic