Tre rate di mutuo non pagate per circa 1.200 euro e notifica della Decadenza del Beneficio del Termine (DBT) – Davvero possono espropriarmi la casa?





Casa - pignoramento espropriazione e vendita all'asta, decadenza dal beneficio del termine (DBT) e risoluzione del contratto di prestito





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È vero che l’atto di mutuo, sottoscritto tramite notaio con una banca, è un titolo esecutivo al pari di una cambiale o un assegno? Io ho ricevuto la dbt da parte della banca per sole 3 rate arretrate. Sto pagando regolarmente 500 euro al mese però non riesco a saldare le rate arretrate. Ora mi contattano da Gestione Rischi, cioè recupero crediti e mi hanno detto che invece è proprio così e rischio che la banca mi pignori la casa per pagare circa 1200 euro di mutuo arretrato e 6000 euro per fido bancario e carta di credito. È davvero possibile tutto ciò?

Il problema di cui deve preoccuparsi non è tanto la valenza del contratto di mutuo come titolo esecutivo (il creditore potrebbe comunque procurarsi un decreto ingiuntivo in tempi brevi) ma, piuttosto, della Decadenza del Beneficio del Termine (DBT) che le è stata notificata dalla banca, in base alla quale lei è tenuto a pagare l’intero importo residuo del prestito ottenuto, in unica soluzione e non a rate.

Ebbene, a mente dell’articolo 40 del Testo Unico Bancario (TUB), comma secondo (estinzione anticipata e risoluzione del contratto di mutuo), la banca può invocare come causa di risoluzione del contratto il ritardato pagamento della rata, quando lo stesso si sia verificato almeno sette volte, anche non consecutive. A tal fine costituisce ritardato pagamento quello effettuato tra il trentesimo e il centottantesimo giorno dalla scadenza della rata.

Quando, invece, una rata non viene pagata entro sei mesi dalla scadenza, non ci troviamo più di fronte ad un caso di ritardo, ma ad insolvenza del debitore. In questo caso la banca è legittimamente autorizzata a procedere con la notifica della DBT e con l’espropriazione, in caso di omesso pagamento della somma richiesta. Mi spiace.

STOPPISH

3 Giugno 2018 · Piero Ciottoli

A proposito della risposta precedente, io saltai 3 rate del mutuo a luglio, agosto e settembre 2017. A ottobre 2017 ricominciai a pagare regolarmente, e la banca mi ha detto che rata pagata a ottobre andava a coprire quella più indietro cioè luglio, quella pagata a novembre agosto ecc.

Quindi chiedo in che senso devo essere preoccupata per la decadenza del beneficio del termine, per il mutuo ovviamente) se io ho 3 rate in ritardo e non 7?

Cioè è legittimo che la banca possa chiedere il pagamento di 80 mila euro di mutuo residuo a fronte di appena 1200 euro di arretrato?

Vero è che le rate pagate correntemente vanno a sostituire quelle precedenti in ritardo, ma è anche vero che in questo modo si fa presto a raggiungere i 7 ritardi. E, purtroppo lei li ha superati abbondantemente: … (3) la rata del mutuo di dicembre 2017 ha coperto, in ritardo, la rata di settembre 2017, (4) quella di gennaio 2018, sempre in ritardo, la rata di ottobre 2017, (5) quella di febbraio 2018 la rata di novembre 2017, (6) quella di marzo 2018 la rata di dicembre 2017, (7) quella di aprile 2018 la rata di gennaio 2018 e via di seguito.

Non è rilevante l’entità dell’importo arretrato (i 1.200 euro), ma il numero di ritardi (almeno 7) nel pagamento delle rate. Alla settima rata pagata in ritardo la banca è legittimata a risolvere il contratto per inadempimento del mutuatario e ad effettuare la comunicazione di Decadenza del Benefico del Termine. Se lei non adempie pagando gli 80 mila euro di debito residuo, la banca sarà autorizzata a procedere con l’espropriazione.

Ad ottobre 2017 lei avrebbe dovuto recuperare in qualche modo 1.200 euro per coprire le rate arretrate e riprendere regolarmente i pagamenti: solo così oggi avrebbe solo tre ritardi a carico.

STOPPISH

3 Giugno 2018 · Annapaola Ferri

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