Testamento olografo con esclusione di un legittimario oberato dai debiti





Il creditore del figlio può esercitare i diritti e le azioni che spettano al proprio debitore pretermesso e che questi trascura di esercitare





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Testamento olografo in assenza di coniuge e con due figli: il testatore assegna al primo figlio il 50% ed esclude il secondo perché oberato da debiti. Assegna, quindi, ai due nipoti, figli del figlio legittimario pretermesso, il restante 50%.

Il figlio legittimario pretermesso, ovviamente, non intende agire in giudizio per il ripristino della quota legittima e, in sua vece dovrebbe agire il creditore. Quale sarebbe, in questo caso, la quota spettante al primo figlio, ai due nipoti e al creditore?

Nella situazione descritta, coniuge premorto e due figli, con il testamento olografo possono essere attribuiti due terzi della massa ereditaria ai due figli legittimari (un terzo ciascuno), mentre un terzo è la quota disponibile al de cuius per donazioni in vita o per assegnazione dei beni a soggetti non legittimari. Dal contesto è evidente, dunque, che il legittimario abbia voluto (e potuto) assegnare con testamento ai due nipoti, figli di un legittimario in vita, non più di un terzo dei beni lasciati in eredità.

Ne discende che, qualora il creditore intendesse agire ex articolo 2900 articolo del codice civile, secondo il quale, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, il creditore può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore pretermesso e che questi trascura di esercitare (nella fattispecie rivendicare il terzo di eredità dalla quale è stato escluso), egli potrà chiedere, giudizialmente, ed ottenere, un terzo dell’eredità del de cuius.

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17 Dicembre 2018 · Patrizio Oliva

Testamento olografo in cui il de cuius nominava eredi, in assenza del coniuge, un figlio al 50% e due nipoti (figli del pretermesso) al 25% cadauno, con la esclusione totale dell’ultimo figlio oberato da debiti.

Come sarà divisa la eredità, atteso che, per la quota spettante al legittimario pretermesso (1/3?), sarà avviata azione giudiziale dai creditori? Ringraziando, porgo distinti saluti.

Le saremmo immensamente grati se, invece di impegnarsi in saluti e dispensare ringraziamenti, perdesse un po’ del suo prezioso tempo per leggere le nostre risposte alle domande che ci pone. Saluti e grazie per la cortese attenzione.

Facendole un breve riassunto della risposta già fornitale, nella speranza che legga almeno la sintesi, 1/3 toccherà al creditore procedente ex articolo 2900 codice civile, un terzo al figlio non debitore e 1/6 ciascuno ai due nipoti figli del debitore erede pretermesso.

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19 Dicembre 2018 · Simone di Saintjust

Testamento olografo, in assenza di coniuge, e con due figli. Dalla lettura del testamento, si evince quanto segue: lascio l’usufrutto al coniuge, già premorto, e la N.P. a mio figlio e ai miei due nipoti, figli dell’ultimo figlio legittimario e pretermesso perché oberato da debiti.

Da ciò, sembra che l’eredità venga così suddivisa: CREDITORE PROCEDENTE Un terzo – PRIMO FIGLIO 2/9 – PRIMO NIPOTE 2/9 – SECONDO NIPOTE 2/9.

Non concordiamo con la ripartizione proposta in questa replica: il creditore procedente che subentra al figlio debitore (chiamato pretermesso) ed il fratello non debitore devono vedersi assegnata la stessa quota di eredità. Su questo non ci piove.

Il testatore, che è proprietario di un immobile, redige il testamento quando il coniuge è ancora vivo e non lo cambia dopo il decesso di quest’ultimo: nelle condizioni esistenti al momento della stesura delle disposizioni testamentarie (coniuge e 2 figli viventi) egli può disporre solo di 1/4 della massa ereditaria (da destinare ai 2 nipoti, figli del figlio debitore) mentre necessariamente 1/4 ciascuno dell’eredità tocca a coniuge, figlio debitore e figlio non debitore. Il testatore non può destinare, con grande fantasia, usufrutto alla moglie e nuda proprietà al figlio non debitore e ai due nipoti, figli del chiamato debitore pretermesso. Per legge, un quarto dell’immobile può destinarlo a chi più gli piace (i nipoti), questo sì, ma il resto va ripartito, in quote paritetiche, ai legittimari (moglie con i due figli).

L’articolo 467 del codice civile stabilisce che, quando il chiamato (nella fattispecie il coniuge premorto all’apertura del testamento) non può accettare l’eredità, si ha rappresentazione testamentaria, per cui, ipotizzando che il coniuge del testatore non avesse altri eredi legittimi (figli naturali) al di fuori del coniugio, ai due fratelli tocca un ulteriore 1/8 della massa ereditaria, in rappresentanza dell’erede premorto (la madre).

A questo punto abbiamo la situazione seguente: 1/4 + 1/8 = 3/8 a ciascuno dei figli del testatore, 1/8 a ciascuno dei due nipoti del figlio debitore.

Il creditore procedente ex articolo 2900 del codice civile otterrà, pertanto, i 3/8 della massa ereditaria; la stessa quota spetterà al legittimario non debitore; 1/4 ai due nipoti figli del legittimario debitore pretermesso (cioè 1/8 ciascuno).

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19 Dicembre 2018 · Ludmilla Karadzic

Se il creditore procedente non dovesse più avviare azione giudiziale, la sua quota dei 3/8 a chi andrebbe?

Se il creditore del legittimario pretermesso non procede ex articolo 2900 del codice civile e nemmeno il legittimario pretermesso si rivolge al giudice per lesione della quota di legittima, i due fratelli e i figli del fratello debitore potranno decidere come meglio credono di spartirsi l’eredità. E, con questo, l’argomento è chiuso a qualsiasi ulteriore intervento.

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20 Dicembre 2018 · Ludmilla Karadzic

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