nuovi termini per ricorso al giudice di pace

Se le è stato notificato un verbale di multa, i termini per il ricorso devono essere chiaramente indicati sullo stesso atto.












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Dal momento in cui ricevo un’ingiunzione di pagamento,il termine e’ di 30 o 60 giorni?

Forse confondendomi,ma ricercando su google sono certo di aver letto che i termini sono di 60,invece su altre notizie e’ di 30.

Ormai i 30 gg sono passati,che posso fare?
So che potrei quindi farlo al prefetto,ma loro sono ovviamente di parte e quindi mi vedrei la multa raddoppiata.

Se si supera il limite c’e’ nulla che posso fare per ricorrere al giudice di pace?

ps ma come si fa a ricorrere al giudice di pace entro 30 giorni,se per richiedere la documentazione accedendo agli atti,la polizia municipale si prende fino a 30 gg di tempo?

Infatti sto aspettando da 15 gg la documentazione,ma non e’ ancora pronta,e senza questa come faccio ricorso?

Se le è stato notificato un verbale di multa, i termini per il ricorso devono essere chiaramente indicati sullo stesso atto.

Il ricorso in autotutela, che lei ha presentato per acquisire informazioni utili, non sospende i termini per il ricorso giudiziale. Può anche far cenno, nel ricorso al GdP, alla circostanza di aver effettuato accesso agli atti e che la documentazione non le è stata consegnata in tempo utile.

Se, invece, impugna il verbale innanzi al Prefetto, in caso di rigetto ha ancora una chance. Poter ricorrere al GdP contro l’eventuale ingiunzione di pagamento prefettizia.

Di seguito un breve passaggio sulle disposizioni che, dal 1° settembre 2011, hanno introdotto il nuovo termine di 30 giorni per presentare opposizione al GdP contro la sanzione per infrazioni al codice della strada.

Il 1° settembre 2011 il consiglio dei ministri ha approvato in maniera definitiva il decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili.

Come è noto, l’articolo 204-bis del codice della strada prevedeva che il ricorso contro il verbale dovesse essere presentato nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di contestazione immediata o di notifica, nel caso di contestazione differita.

Ora, a partire dal 1° settembre 2011, l’articolo 7 del decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili stabilisce che il ricorso debba essere proposto, a pena di inammissibilità, entro 30 (trenta) giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento.

In queste occasioni si apre il dibattito se le nuove disposizioni valgono per infrazioni rilevate prima o dopo il 1° settembre, l’infrazione prima e la notifica dopo e così via …

Per fortuna, l’elemento dirimente sta nel fatto chiaro ed oggettivo che il nuovo termine massimo di 30 giorni dovrà essere chiaramente indicato nel verbale.

 

Inoltre, secondo le nuove disposizioni,  il giudice dovrà esaminare il ricorso nel merito anche quando il cittadino non si presenta alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento purchè  l’illegittimità del provvedimento impugnato risulti dalla documentazione allegata dall’opponente oppure la pubblica amministrazione non abbia depositato copia del rapporto e degli atti connessi.

Di seguito l’art. 7 del nuovo Decreto legislativo recante: “Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”  definitivamente approvato dal CDM il 1° settembre 2011

Art. 7 -Dell’opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada

  1.  Le controversie in materia di opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada di cui all’articolo 204-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono regolate dal rito del lavoro, ove non diversamente stabilito dalle disposizioni del presente articolo.
  2.  L’opposizione si propone davanti al giudice di pace del luogo in cui è stata commessa la violazione.
  3.  Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale. Il ricorso è altresì inammissibile se è stato previamente presentato ricorso ai sensi dell’articolo 203 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  4.  L’opposizione si estende anche alle sanzioni accessorie.

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28 Settembre 2011 · Chiara Nicolai

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