Infrazione articolo 201 passaggio con semaforo rosso in data 10 agosto 2018, verbale dei vigili urbani con accertamento il 31 agosto 2018, consegna del verbale presso il mio domicilio (articolo 140) da parte di un messo dell'ente accertatore (cioè un vigile urbano) il 19 novembre 2018 con avviso nella cassetta postale, da me ritirato in data 20 novembre 2018 alla casa comunale. Al comando dei vigili mi hanno detto che la multa è stata consegnata al messo il 19 settembre 2018 ma questo non risulta da nessuna carta in mio possesso. Essendo la multa stata notificata al mio domicilio non dalle poste o da un soggetto terzo ma direttamente da chi mi ha contestato la multa, posso considerare il giorno di notifica il 19 novembre 2018 e presentare ricorso essendo passati più di 90 giorni? ...
Ho un dubbio e spero voi possiate aiutarmi a dissiparlo: ho commesso un'infrazione in data 15/09/18 e mi è arrivata la raccomandata con il verbale di contestazione in data 24/12/18. Nella relazione di notifica del verbale c'è scritto che l'atto mi è stato notificato ma non si capisce bene la data. Ho due domande: innanzitutto se è quella la data che devo considerare per il calcolo dei 90 giorni entro i quali posso fare ricorso contro la multa, e quindi se è quella la data che indica che il verbale sia stato dato in affidamento alle poste (anche se non parla di affidamento ad ufficio postale ma afferma che il verbale sia stato notificato a me personalmente, cosa che è avvenuta solo il 24/12 mediante raccomandata. E, in secondo luogo, come posso risalire alla data in cui il verbale è stato affidato all'ufficio postale, se dal verbale stesso non si ...
In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di recupero di credito d'imposta (termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura di dette operazioni) determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso prima del tempo. Il termine dilatorio di sessanta giorni è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva. Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo ...