Per la notifica dell’avviso di accertamento deve essere osservato il termine di sessanta giorni decorrente dalla data del processo verbale di chiusura delle operazioni di verifica fiscale

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni per l'emanazione dell'avviso di recupero di credito d'imposta (termine decorrente dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un'ispezione o una verifica nei locali destinati all'esercizio dell'attività, della copia del processo verbale di chiusura di dette operazioni) determina di per sé, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l'illegittimità dell'atto impositivo emesso prima del tempo.

Il termine dilatorio di sessanta giorni è infatti posto a garanzia del pieno dispiegarsi del contraddittorio procedimentale, il quale costituisce primaria espressione dei principi di buona fede e collaborazione tra amministrazione e contribuente ed è diretto al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva.

Il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell'atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l'emissione anticipata, bensì nell'effettiva assenza di detto requisito (esonerativo dall'osservanza del termine), la cui ricorrenza deve essere provata dall'Ufficio.

Quello appena riportato è il principio espresso dai giudici della Corte di cassazione nella sentenza 23547/15.

20 Novembre 2015 · Giorgio Valli




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