L'articolo 7 del DL 150/2011 (intitolato dell'opposizione al verbale di accertamento di violazione del codice della strada), prevede, al comma 3, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notifica del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del detto decreto legislativo, la norma si applica ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso che è quella del 6 ottobre 2011. Pertanto, in coerenza con la normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011, con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, é soggetta al termine di trenta giorni, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella ...
La cartella è stata emessa per somma iscritta a ruolo: testualmente, omessa regolarizzazione catastale anno 2011 - sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo ecc. - Notificato il 30/01/2017 - Reso esecutivo in data 02/07/2020 - Consegnata l'attuale cartella di pagamento il 26/02/2022. Il quesito è questo: la prima cartella di contestazione si riferisce all'accertamento nel 2011 - notificata 2017, ma non erano stati già superati i cinque anni per l'emissione? Se positivo è possibile attivare la procedura di annullamento direttamente agli uffici A.d.E.-riscossione? ...
Il Codice civile (articolo 2953) stabilisce che i diritti per i quali la legge prevede una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni. La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale dell'irrevocabilità del credito, ma non determina la`conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale. Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale ...