Cartella esattoriale non impugnata – La prescrizione breve del tributo si converte nel termine decennale solo in presenza di sentenza definitiva
Il Codice civile (articolo 2953) stabilisce che i diritti per i quali la legge prevede una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni.
La scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale dell’irrevocabilità del credito, ma non determina la`conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale.
Il principio si applica con riguardo a tutti gli atti di riscossione mediante ruolo, di modo che, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente la conversione del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.
In particolare, in riferimento ad una cartella esattoriale originata dall’omesso o insufficiente pagamento della tassa automobilistica, la mancata impugnazione della stessa non determina la conversione del termine di prescrizione triennale (articolo 5 comma 51 del decreto legge 953/1982) nel termine ordinario di prescrizione decennale.
Si tratta di un principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità e ribadito dai giudici della Corte di cassazione con l’ordinanza 20425/2017.
7 Settembre 2017 · Paolo Rastelli
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Stai leggendo Cartella esattoriale non impugnata – La prescrizione breve del tributo si converte nel termine decennale solo in presenza di sentenza definitiva • Autore Paolo Rastelli • Articolo pubblicato il giorno 7 Settembre 2017 • Ultima modifica effettuata il giorno 3 Dicembre 2018 • Classificato nelle categorie cartella esattoriale bollo auto, debiti - prescrizione decennale o prescrizione lunga, debiti - prescrizione quinquennale o prescrizione breve, prescrizione tassa automobilistica (o bollo auto) • Numero di commenti e domande: 2. Richiedi una consulenza gratuita sugli argomenti trattati nel topic seguendo le istruzioni riportate qui.' .
Nel settembre 2016 mia moglie ha richiesto e ottenuto, in quanto erede, da Agenzia Entrate lo sgravio parziale su sanzioni di una cartella esattoriale intestata al defunto padre. Prima domanda: tale provvedimento di sgravio parziale interrompe i termini di prescrizione ordinaria o breve della cartella originaria? Se sì quale e’ la giurisprudenza di riferimento? Preciso che mia moglie successivamente al provvedimento di sgravio non ha mai ricevuto una nuova cartella esattoriale con nuovo importo sgravato, né ha pagato alcunché dell’importo sgravato.
Successivamente mia moglie ha richiesto in autotutela lo sgravio totale della cartella esattoriale originaria, con la motivazione che la stessa era stata inviata a soggetto inesistente (defunto)e che i termini di prescrizione breve (Cass.23397) erano trascorsi. Equitalia ha risposto che la prescrizione ordinaria non era compiuta, sull’altra motivazione non ha detto niente. Significa che Equitalia non considera la prescrizione breve applicabile a questo caso? Il provvedimento di sgravio parziale concesso ha interrotto i termini della prescrizione breve? Ho letto da qualche parte che il semplice riconteggio come nel nostro caso non interrompe i termini di prescrizione sia essa breve o ordinaria.
Con la richiesta sottoscritta di sgravio delle sanzioni per ritardato pagamento esposte in cartella esattoriale sua moglie ha implicitamente ammesso di essere erede del de cuius e come tale obbligata a versare quanto Agenzia delle Entrate richiedeva al defunto. Dalla data in cui veniva comunicato a sua moglie l’accettazione dell’istanza di sgravio è decorso il termine per la notifica della cartella esattoriale ricalcolata senza sanzioni (che potrebbe essere stata notificata all’erede anche per compiuta giacenza presso l’ufficio postale). Non è ammesso, dopo aver sottoscritto una richiesta di sgravio parziale, peraltro accordata, eccepire vizi di merito della cartella esattoriale originaria, anche solo in via amministrativa (autotutela).