Tassazione del fondo pensione complementare


La tassazione viene diversamente applicata su rendimento del fondo, composizione del portafoglio, capitale versato non tassato o già tassato





Sono iscritto ad un fondo pensione di categoria, in caso di cessione del rapporto di lavoro, nel caso volessi riscattare la posizione, il 23% di tassazione verrà applicato a tutta la posizione compresi gli interessi o solo al capitale versato?

Le cose sono un po’ più articolate e complesse rispetto alla semplice tassazione ad aliquota omnicomprensiva ipotizzata nel quesito dal momento che va, innanzitutto, operata una distinzione fra:

– capitale versato nel fondo e non tassato alla fonte, in quanto soggetto a deduzione fiscale fino a 5 mila e 164,57 euro;

– capitale versato nel fondo e già tassato alla fonte secondo gli scaglioni IRPEF in quanto non soggetto a deduzione perché eccedente i 5 mila e 164,57 euro che godono della deduzione fiscale);

– rendimento conseguito dal fondo pensione;

– TFR eventualmente lasciato in azienda.

Il TFR lasciato in azienda, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, subisce una tassazione con un’aliquota minima IRPEF a partire dal 23%.

I rendimenti (ovvero gli interessi) generati dal fondo pensione da titoli diversi rispetto ai titoli pubblici italiani nonché dai titoli di Stato, sono tassati al 20% anziché al 26%. Sulla quota che deriva dal possesso di titoli di Stato e di titoli pubblici italiani, la tassazione, invece, scende al 12,5%.

Il capitale versato come quota contributiva dal lavoratore non tassato alla fonte in precedenza (ovvero il capitale annualmente versato entro l’importo massimo di 5.164,57 euro deducibile fiscalmente) è soggetto all’aliquota definitiva del 15%, a partire dal 2007 .

Al capitale già tassato in precedenza (ovvero alla quota contributiva versata ed eccedente l’importo massimo di 5.164,57 euro fiscalmente deducibile) non è, ovviamente, applicata una ulteriore tassazione.

In più, il capitale versato e dedotto nel fondo pensione (cioè il capitale non soggetto a IRPEF alla fonte) viene premiato con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di permanenza nel fondo successivo al quindicesimo: lo sconto può arrivare fino al 6%.

Ricordiamo che, come nella fattispecie, si può chiedere il riscatto anticipato del 100% del fondo pensione in caso di cambio del contratto lavorativo. Ad esempio, se si detiene un fondo di categoria (metalmeccanici, telecomunicazioni e così via) e si cambia settore lavorativo si può optare per il riscatto invece di richiedere il trasferimento previdenziale.

Il riscatto anticipato in caso di licenziamento o cessione del rapporto di lavoro può essere richiesto dal soggetto titolare del fondo integrativo se sono trascorsi almeno 12 mesi dalla data di licenziamento. Per poter avanzare la richiesta di riscatto il soggetto dovrà compilare e consegnare la relativa modulistica di richiesta reperibile online. Andrà inoltre allegata l’opportuna documentazione attestante la perdita di impiego. La percentuale di importo che è possibile riscattare è pari al 50% dell’importo maturato (se la richiesta di riscatto viene avanzata fra i 12 e i 48 mesi dalla perdita dell’attività lavorativa).

Il restante 50% di quanto maturato nel fondo integrativo, potrà essere riscattato una volta superati i 4 anni dalla data di licenziamento. Per poter infatti riscattare il residuale 50% fondamentale è che l’arco temporale di disoccupazione sia superiore ai 4 anni.

E’ importante, allora, documentarsi adeguatamente leggendo il regolamento del fondo pensione a cui si è aderito.

Alcuni fondi pensione permettono, infatti, la possibilità di riscatto in percentuali diverse da quanto sopra indicato. La percentuale che è possibile richiedere è ben specificata nella diverse clausole contrattuali dei diversi fondi complementari.

3 Novembre 2023 · Tullio Solinas


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