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Verso il TFR a un Fondo pensione da 11 anni: ho provato a chiedere il 30%, in quanto il Fondo eroga, senza nessuna motivazione tale quota a chi la chiede senza bisogno di specificare il motivo. Il mio TFR accantonato è di circa 10.000 euro, quindi credevo di poter avere circa 3.000 euro.
Invece trovo, con sorpresa, che non possono erogare nessun anticipo visto che io ho già richiesto nel 2014 e nel 2016 due anticipi per un totale di 5.000 euro, che a suo tempo richiesi per spese mediche, ma di cui non ho mai prodotto le fatture. Non posso nemmeno produrle, in quanto i soldi mi servivano per altre spese molto urgenti e gravi (lavori da eseguire in casa).
Ora, è corretto che possano fare questo? I soldi sono comunque miei, e quando potrò averli? Solo quando andrò in pensione? Vorrei sapere come risolvere questa situazione. Grazie mille cordiali saluti.
Per tutta la durata di adesione al fondo di previdenza complementare, l’aderente può ottenere, per esigenze personali non documentate, l’anticipazione di un importo massimo corrispondente al 30% di quanto accantonato. Lei ha già fruito di un’anticipazione pari al 50% dell’accantonato e, pertanto, non può ottenere ulteriori anticipazioni.
Al momento in cui andrà in pensione potrà richiedere la liquidazione del 50% di quanto accantonato al fondo di previdenza complementare e se il residuo 50% consentirà l’erogazione di una rendita al di sotto di una soglia fissata dal contratto, potrà addirittura liquidare l’intero accantonamento: si tratterà, in pratica, di una sorta di trattamento di fine rapporto o di fine servizio con la differenza che, in caso di premorienza, l’importo accantonato potrà andare a beneficio di soggetti compresi o meno nell’asse ereditario, senza ledere le quote spettanti, per legge, ai legittimari.
Lei ha scelto di destinare il TFR al fondo pensione sottoscrivendo, peraltro, un contratto con clausole non dissimili da quelle che regolano le anticipazioni del TFR gestito dall’azienda.
3 Aprile 2019 · Ludmilla Karadzic
Vorrei far presente che la somma di 10 mila euro è al netto delle precedenti anticipazioni, che, se non avessi richiesto, ora sul Fondo, avrei 15 mila euro. La motivazione che riporta il sito del Fondo pensione, è: Lei ha richiesto precedenti anticipazioni senza aver prodotto le relative fatture. Non è possibile erogare il 30% di anticipazione finché non verranno prodotte.
Se non avesse chiesto le anticipazioni avrebbe avuto diritto a 4.500 euro. Ma di anticipazioni ne ha chieste due dichiarandole necessarie per affrontare spese mediche: naturalmente, in questo caso, il gestore del fondo non può sospendere l’erogazione dell’anticipazione, anche perchè le pezze d’appoggio che giustificano le spese mediche, vengono fornite, solitamente, a ciclo di cura concluso.
Successivamente, lei non ha ritenuto regolarizzare la posizione inviando la documentazione necessaria ed il gestore del fondo ha, molto correttamente, imputato l’anticipazione a prelievo senza motivazione. L’alternativa, per il gestore del fondo, sarebbe stata quella di pretendere dall’aderente, la restituzione di quanto anticipato e lei sicuramente, per restituire la somma, avrebbe richiesto l’anticipo del 30% per spese personali. Si sarebbe trattato di una partita di giro e comunque, saremmo ugualmente pervenuti alla’attuale situazione.
4 Aprile 2019 · Patrizio Oliva
Ho 55 anni e 23 anni di contributi versati sia come titolare di attività commerciale e sia da lavoratrice dipendente. Oggi sono venuta a sapere del fondo Inps casalinghe che consente di andare in pensione a 57 anni. Essendo attualmente disoccupata la mia domanda e la seguente: se iniziassi a versare da oggi, e per almeno 5 anni i contributi di 26 euro all inps più l'assicurazione di 13 euro annuali all INAIL, ciò mi darebbe diritto ad andare in pensione a 60 anni? ...
IRPEF - Dedurre i contributi per la previdenza complementare
I contributi versati alle forme di previdenza complementare collettive (fondi chiusi e fondi aperti) e di previdenza individuale, comprese quelle istituite negli stati membri dell'Unione europea e negli stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef per un importo non superiore a 5.164,57 euro. La deduzione compete, sempre nel limite dei 5.164,57 euro, anche in caso di versamento di contributi a favore delle persone fiscalmente a carico (ad esempio, il coniuge), se il reddito complessivo di queste ultime non è capiente al punto di consentire in tutto o in parte la deduzione ...
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