TARES – Prescrizione del tributo locale


Il diritto ad esigere il credito TARES si prescrive entro il 31/12 del 5.o anno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato





Mio padre è nullatenente e titolare di una pensione sociale e l’altro giorno gli è arrivata una raccomandata da un ente per conto di un comune dove risiedeva molti anni fa, per il mancato pagamento della TARES 2013: l’ultima raccomandata in tal senso risaliva all’ Ottobre 2018, se non erro con il 31 Dicembre 2023 il credito risulta prescritto, mi confermate?

Il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TAssa sui Rifiuti E sui Servizi o TARES) è stato il tributo relativo alla gestione dei rifiuti nel sistema fiscale italiano: fu introdotto dal decreto legge 201/2011, in sostituzione delle precedenti Tariffa di Igiene Ambientale (TIA) e TAssa Ambientale per lo smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani (TARSU). Questo tributo è stato poi sostituito a partire dal primo gennaio 2014 dalla TAssa sui RIfiuti (TARI) che è stata istituita dalla legge 147/2013.

Si tratta quindi di un tributo locale: la finanziaria 2007 (legge 296/2006, articolo 1 commi dal 161 al 167) ha modificato tutte le norme relative alla prescrizione e alla decadenza della riscossione dei tributi locali: più precisamente le regole relative all’accertamento, alla riscossione coattiva e alla decadenza dei relativi termini sono state uniformate.

In base alla normativa vigente, gli enti locali devono notificare al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato – a pena di decadenza – entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Pertanto, se l’ultima comunicazione interruttiva dei termini di prescrizione risale ad ottobre 2018, la prescrizione del debito esattoriale è intervenuta il 31 dicembre 2023.

Tuttavia, entro 60 giorni dalla pretesa notificata dall’esattore comunale, bisogna presentare ricorso giudiziale alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado (ex Commissione Tributaria Provinciale – CTP) per eccepire l’intervenuta prescrizione della pretesa notificata l’altro giorno.

A questo proposito, conviene verificare che la missiva non sia stata affidata, dal concessionario comunale della riscossione a Poste Italiane, entro il 31 dicembre 2023: in tale ipotesi, infatti, il Comune avrebbe notificato la pretesa creditizia nei termini corretti, indipendentemente dalla data di consegna della raccomandata da parte di Poste Italiane al debitore destinatario della pretesa esattoriale.

Ma anche se l’affido del plico a Poste Italiane risultasse in data posteriore al 31 dicembre 2023, prima di spendere soldi con la parcella di un avvocato tributarista e in Contributo Unificato, è opportuno verificare, sempre con accesso agli atti presso gli uffici del concessionario comunale della riscossione, se non vi sia stata altra comunicazione successiva all’ottobre 2018 interruttiva dei termini di prescrizione, notificata correttamente al debitore per compiuta giacenza presso l’ufficio postale, in occasione di una momentanea assenza del destinatario.

Inoltre, per evitare un contenzioso giudiziale, sempre nel caso in cui l’ultima ricevuta di invio in mano al concessionario risultasse successiva al 31 dicembre 2023 – cosa che, come abbiamo accennato, si può agevolmente verificare chiedendo l’esibizione di copia della relata di notifica della raccomandata (consegnata l’altro giorno) presso gli uffici del concessionario mittente, si può effettuare un tentativo di ricorso amministrativo in autotutela, tenendo presente però che in caso di omessa risposta da parte del Comune o di non riconoscimento dell’intervenuta prescrizione, bisognerà comunque procedere con ricorso giudiziale prima che decorrano i 60 giorni dalla notifica della pretesa esattoriale.

In altre parole, come si suol dire in legalese, la presentazione del ricorso amministrativo in autotutela non sospende il termine perentorio di 60 giorni – decorrente dalla data di consegna della pretesa che si considera prescritta – per poter presentare il ricorso giudiziale presso l’ex CTP.

Comunque vadano le cose, la pensione sociale (rectius l’assegno sociale) del debitore non è pignorabile ma il debito del genitore risulterà trasmissibile agli eredi (naturalmente di qui a cent’anni, in occasione del decesso del genitore).

18 Febbraio 2024 · Giorgio Valli


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