Deve escludersi che la cancellazione della società per azioni dal registro della imprese, pur provocando l'estinzione dell'ente debitore comporti al tempo stesso la sparizione dei debiti insoddisfatti che la società aveva nei riguardi dei terzi. Come risulta dal chiaro tenore testuale delle norme vigenti, la responsabilità dei soci di una società di capitali per le obbligazioni sociali non assolte è limitata alla parte da ciascuno di essi conseguita nella distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio di liquidazione della società, e che tale quota è stata attribuita al socio: ne consegue che il creditore, il quale intenda agire nei confronti del socio, è tenuto a dimostrare il presupposto della responsabilità di quest’ultimo (vale a dire la sua legittimazione passiva), e cioé che, in concreto, in base al bilancio finale di liquidazione, vi sia stata la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio medesimo e che una quota di tale attivo sia stata da questi ...
Lo scioglimento di società in nome collettivo non comporta né l'estinzione della società stessa, la quale continua ad esistere, sia pure sostituendo lo scopo liquidatorio a quello lucrativo, né lo scioglimento del rapporto sociale inerente i singoli soci, i quali restano, pertanto, illimitatamente responsabili sino alla cancellazione della società dal registro delle imprese, decorrendo da tale momento il termine di un anno per la dichiarazione di fallimento in estensione dei medesimi soci, al pari della società. Così hanno statuito i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 24112/15. ...
Prima della riforma del diritto societario (in vigore dal 1° gennaio 2004) non vi era estinzione delle società fino a quando permanevano rapporti giuridici pendenti e l'atto formale di cancellazione di una società dal registro delle imprese non valeva a modificare questo regime. In pratica, fino al momento dell'esaurimento dei rapporti pendenti permaneva la legittimazione processuale in capo alla società: i singoli soci non potevano agire in proprio per far valere presunti crediti vantati dalla società, potendo essi agire, quali organi della società tuttora in vita, solo qualora ne avessero avuto la rappresentanza. Con la riforma del diritto societario la giurisprudenza ha chiarito che la cancellazione dal registro delle imprese determina l'immediata estinzione della società, indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva al 1° gennaio 2004. La riforma, infatti, modificando l'articolo 2495 del codice civile, ...