Studente universitario autonomo disoccupato da oltre 2 anni – Nucleo familiare di appartenenza e capacità di reddito





ISEEU - ISEE per Università, nucleo familiare ISEE ISEEU e famiglia anagrafica, redditi e patrimonio del nucleo familiare ISEE





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Ho 40 anni, ne ho lavorati 15 ma sono disoccupata senza reddito da 4 anni, così ho pensato di tornare all’università per prendere la laurea magistrale nella speranza che mi possa offrire opportunità lavorative maggiori. Vivo da sola da 15 anni e 5 anni fa ho finito di pagare il mutuo della mia casa, così non ho debiti e i miei risparmi da lavoro sono stati sufficienti per mantenermi fin’ora, tant’è vero che a causa di essi non ho avuto diritto ad alcun sussidio.

Pensavo che avrei goduto di tasse universitarie basse o nulle, invece scopro che devo aver dichiarato un reddito di almeno 6500 euro all’anno, altrimenti considerano l’ISEE del nucleo familiare originario, che mi porterebbe in fascia massima (i genitori sono andati in pensione entrambi da un paio d’anni con sostanzioso TFR + fratello che vive con loro e lavora).

Per me è inconcepibile pagare quella cifra o chiedere il loro aiuto.

Quindi mi chiedo: il patrimonio finanziario può essere considerato come indicatore della capacità di reddito?

La mia università (Milano Bicocca) dice esplicitamente che i 6500 euro devono essere redditi da lavoro dipendente o assimilati, quindi credo che per loro non valgano neanche redditi come lavoratore autonomo o da affitti o investimenti, ma è legale?

Ho già pagato l’iscrizione, se mi dovessero mettere in fascia massima, che non posso pagare, posso chiederne il rimborso?

Il patrimonio finanziario sicuramente entra in gioco nel calcolo dell’ISEE, con la componente ISP (indicatore della situazione Patrimoniale) attraverso fattori quali la consistenza media annua del conto corrente al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU, il valore nominale di titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati (sempre quantificati al valore nominale rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU), azioni o quote di organismi di investimento (fondi comuni) italiani o esteri (per le quali va assunto il valore risultante dall’ultimo prospetto redatto dalla società di gestione al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU), partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentati (borse), per le quali va, come sempre, assunto il valore rilevato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della DSU.

I frutti di tale patrimonio mobiliare (cedole obbligazionarie staccate in corso d’anno, dividendi azionari percepiti) costituiscono reddito e rientrano, come tali, nel calcolo dell’ISEE attraverso la specifica componente ISR (Indicatore della situazione reddituale) insieme ai redditi da lavoro, dipendente o autonomo (con la differenza che i redditi sono sempre riferiti a quanto percepito nel corso del secondo anno solare precedente a quello in cui si presenta la Dichiarazione Sostitutiva Unica. Così come vi concorrono i redditi da locazione (frutti del patrimonio immobiliare detenuto).

Detto questo, l’articolo 8, comma 2, lettera b) del DPCM 159/2013 stabilisce che lo studente che non convive con i propri genitori, per non essere attratto, comunque, nel nucleo familiare dei propri genitori deve possedere (oltre ad un altro requisito di natura logistica che in questo momento non interessa e che lei comunque sembra possedere) una capacità di reddito definita da alcuni decreti ministeriali. La soglia è stata fissata in 6.500 euro dai ministeri per legge competenti, ma i 6.500 euro devono essere confrontati con il valore ISR del nucleo familiare dello studente che non convive con i propri genitori (senza esclusione di voci reddituali dichiarate ai fini IRPEF), e quindi in base a tutte le componenti anzidette che lo studente che non convive con i propri genitori riesce a dimostrare attraverso la dichiarazione dei redditi (IRPEF) presentata due anni prima, inclusiva degli importi fatturati per lavoro autonomo, della Certificazione Unica (CU) rilasciata dal datore di lavoro dipendente riguardo gli stipendi erogati, degli attestati di importi relativi a cedole, dei dividendi azionari, eccetera, eccetera, attestati dalla banca depositaria dei titoli, nonchè dei redditi da locazione riconducibili a contratti regolarmente registrati.

E’ altresì evidente, invece, che ove non fosse stata presentata la dichiarazione dei redditi nel 2018, con l’inclusione delle rendite di origine finanziaria (o da locazione) e dei corrispettivi da lavoro autonomo relativi al 2017, gli unici redditi che lo studente può indicare nella DSU sono quelli da lavoro dipendente riportati nella CU rilasciata dal datore di lavoro.

Per quanto riguarda la possibilità di recuperare le tasse universitarie già pagate, va detto che, in generale, lo studente non ha diritto alla restituzione di tasse e contributi versati.

Tuttavia, la prima rata, acconto e conguaglio, è rimborsata su istanza (ad eccezione dell’imposta di bollo), nei seguenti casi:

a) agli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico e che presentano domanda di trasferimento verso altro Ateneo entro i termini di scadenza, purché presentino richiesta di rimborso entro 30 giorni dalla domanda di trasferimento;

b) agli studenti che rinnovano l’iscrizione all’anno accademico e che si laureano entro il 31 marzo dell’anno accademico precedente, purché presentino la richiesta entro i 30 giorni successivi alla laurea. Per gli studenti che risultano beneficiari di borsa di studio del diritto allo studio o che abbiano partecipato a bandi 150 ore nell’a.a. 2019/2020 non è previsto questo rimborso.

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28 Settembre 2019 · Genny Manfredi

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