Spesso la sentenza che definisce le condizioni di separazione o di divorzio pone a carico dell'obbligato, oltre al mutuo, anche le spese ordinarie e straordinarie relative all'immobile assegnato al coniuge separato o all'ex coniuge. Per spese ordinarie e straordinarie devono propriamente intendersi le spese relative all'unità immobiliare di proprietà individuale, laddove per spese condominiali debbono intendersi le spese relative alle parti di proprietà comune di un immobile. Dunque, le spese ordinarie e straordinarie inerenti all'immobile assegnato comprendono anche le spese condominiali, perchè queste ultime sono tipicamente pertinenti alle prime. Il carattere della ordinarietà o straordinarietà è del tutto indipendente dal carattere condominiale o individuale delle spese inerenti ad un immobile. Le spese condominiali non possono essere escluse dalle spese dell'immobile per il solo fatto che esse attengono alle parti comuni dell'immobile, piuttosto che alle singole unità di proprietà individuale: vi osta la stretta connessione delle parti di proprietà comune con ...
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l'effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati e la relativa entità, salvo il diritto dell'altro coniuge di contestare l'esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie ai bisogni del minore. Per quanto attiene le spese straordinarie che corrispondano al maggiore interesse dei figli, la giurisprudenza di legittimità esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poterle effettuare. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare ...
Separazione e spese straordinarie per i figli - Non possono essere corrisposte in modo forfetario
Il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, obbliga ciascun coniuge a far fronte alle molteplici esigenze dei figli, di tipo personale e sociale, in misura proporzionale al proprio reddito e a quello dell'altro genitore, considerando il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascuno di essi. Per quanto attiene l'inclusione delle spese straordinarie nell'importo dell'assegno posto a carico del coniuge obbligato e determinato in misura onnicomprensiva, va precisato che devono intendersi spese straordinarie quelle che, per la loro rilevanza, imprevedibilità e imponderabilità, esulano dall'ordinario regime di vita dei figli; la loro inclusione in via forfettaria nell'ammontare dell'assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dalla legge e con quello dell'adeguatezza del mantenimento, nonché recare pregiudizio alla prole, che potrebbe essere privata di cure necessarie o ...