Separazione e spese straordinarie per i figli
Il provvedimento con il quale, in sede di separazione, si stabilisce che il genitore non affidatario paghi, sia pure pro quota, le spese mediche e scolastiche relative ai figli costituisce idoneo titolo esecutivo e non richiede un ulteriore intervento del giudice in sede di cognizione, qualora il genitore creditore possa allegare e documentare l’effettiva sopravvenienza degli esborsi indicati e la relativa entità, salvo il diritto dell’altro coniuge di contestare l’esistenza del credito per la non riconducibilità degli esborsi a spese necessarie ai bisogni del minore.
Per quanto attiene le spese straordinarie che corrispondano al maggiore interesse dei figli, la giurisprudenza di legittimità esclude che esista un obbligo di concertazione preventiva fra i coniugi al fine di poterle effettuare. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore mediante una valutazione sulla commisurazione dell’entità della spesa rispetto all’utilità che ne deriva ai minori e sulla sostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori.
È evidente quindi che il coniuge convenuto in giudizio per il rimborso della spesa debba opporre la non rispondenza delle spese all’interesse del minore ovvero la insostenibilità della spesa stessa se rapportata alle condizioni economiche dei genitori e all’utilità per i figli.
Secondo queste indicazioni è stata articolata la sentenza 4182/16 della Suprema Corte di cassazione.
4 Marzo 2016 · Piero Ciottoli
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