Prescrizione presuntiva del diritto del commerciante al minuto al pagamento delle merci vendute al consumatore
Si prescrive in un anno il diritto dei commercianti ad ottenere il pagamento delle merci vendute a chi non fa commercio.
L'operatività di questa prescrizione presuntiva è limitata a quei rapporti di compravendita tra commercianti e consumatori (il commerciante al minuto è, appunto, il commerciante che vende al consumatore) aventi ad oggetto cose destinate ad uso personale dell'acquirente.
Non rientrano nell'ambito di applicazione della norma la vendita di cose destinate ad attività produttiva o al commercio al minuto. Pertanto, la giurisprudenza esclude l'applicabilità della presunzione presuntiva qualora il compratore le destini al commercio con attività di scambio.
L'eccezione di prescrizione presuntiva non può essere fatta valere se chi la solleva ha comunque ammesso che l'obbligazione non è stata estinta.
Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 26433/14.
17 dicembre 2014 · Chiara Nicolai
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