Sono nullatenente e debitore – Cosa può fare il mio creditore?






Ho un problema: ho un debito ex Unicredit ceduto pro soluto ad una società di recupero crediti per 12 mila euro.

Sono disoccupato e nullatenente e vivo nella abitazione di esclusiva proprietà di mia madre, esodata. Da svariato tempo viviamo aiutati da mia nonna e io faccio piccoli lavoretti in nero.

Oggi ho ricevuto una visita di un addetto al recupero crediti Fire che mi ha proposto di rientrare a piccole rate, ma al momento non posso davvero. Ho fornito alla soc di recupero crediti tutta la documentazione riguardante la mia situazione . loro hanno detto che faranno decreto ingiuntivo e pignoreranno divani TV radio, mobili.

Tutto ciò è di mia madre ma non lo posso provare perché di tutto ciò che ce in casa non abbiamo più le fatture.

Qualcuno mi dice che non faranno, per ora nulla perché puntano allo stipendio. Ma purtroppo leggo di pignoramenti senza constatare la solvibilità del debitore. Posso avere chiarimenti in merito?

Innanzitutto ha sbagliato a far entrare in casa l’addetto al recupero crediti della Fire: stia tranquillo che un suo atteggiamento accomodante e accondiscendente non le risparmierà eventuali azioni esecutive, anzi. Se non ci saranno pignoramenti è solamente perchè al creditore non conviene effettuarli, non perché lei abbia offerto il caffé all’intruso.

Quando il creditore non può aggredire lo stipendio, o la pensione del debitore, oppure un suo pingue conto corrente, talvolta procede con il pignoramento presso la residenza del debitore, ma solo quando siano verificate determinate condizioni.

Raramente, va detto, il creditore procede al pignoramento presso la residenza del debitore, a meno che non vi siano validi presupposti per ritenere di poter espropriare, nel corso dell’azione esecutiva, oggetti di valore ovvero, mobili d’antiquariato, quadri e sculture d’autore, gioielli, orologi di marca, metalli preziosi, arredi e complementi di pregio, impianti di servizio e/o di intrattenimento tecnologicamente avanzati.

Tanto più, quando consultando lo stato di famiglia del debitore nullatenente si presume che questi sia ospitato da un genitore o da un parente.

Questo perché il pignoramento presso la residenza di un debitore comune rappresenta, il più delle volte, un’azione esecutiva inefficace (e generalmente poco vantaggiosa economicamente): il rischio che il corre il creditore è quello di dover far fronte ad altri oneri per poi rientrare, con un’eventuale vendita all’asta di mobili usati, neanche delle spese anticipate.

Tanto premesso, va sempre, ed innanzitutto, ricordato che anche un contratto di comodato sottoscritto dal debitore, registrato all’Agenzia delle Entrate (ADE) ed esibito all’ufficiale giudiziario in occasione dell’accesso presso la sua residenza, potrebbe non evitare l’espropriazione dei beni mobili rinvenuti.

Infatti, secondo giurisprudenza consolidata, non è compito dell’ufficiale giudiziario valutare l’efficacia e la legittimità della documentazione prodotta dal debitore: l’ufficiale giudiziario, pertanto, dovrebbe limitarsi ad eseguire il pignoramento dei beni rinvenuti (che si presumono legalmente essere di proprietà del debitore) con esclusione di quelli tassativamente indicati dall’articolo 514 del codice di procedura civile (l’anello nuziale, i vestiti, la biancheria, i letti, i tavoli per la consumazione dei pasti con le relative sedie, gli armadi guardaroba, i cassettoni, il frigorifero, le stufe ed i fornelli di cucina anche se a gas o elettrici, la lavatrice, gli utensili di casa e di cucina unitamente ad un mobile idoneo a contenerli, in quanto indispensabili al debitore ed alle persone della sua famiglia con lui conviventi, gli animali d’affezione).

Allora, se proprio si vuole evitare l’intervento dell’ufficiale giudiziario nella casa in cui il debitore è ospitato, è necessario che il debitore sposti la propria residenza anagrafica. Per rimediare, invece, ad un eventuale pignoramento di beni presenti nella casa in cui si è ospitati, con il ricorso al giudice dell’esecuzione del tribunale territorialmente competente e la successiva liberazione dei beni pignorati, è possibile, come abbiamo accennato, sottoscrivere un contratto di comodato con il proprietario/conduttore dell’appartamento avente data certa, anteriore alla notifica dell’azione esecutiva (quindi registrato c/o Ade). In alternativa, qualora i beni pignorabili, che possano detenere anche un solo valore affettivo, siano non numerosi, l’escamotage più diffuso è quello di rivolgersi ad un qualsiasi rigattiere acquistando, per pochi euro, oggetti con la stessa descrizione di quelli presenti in casa: ad esempio,nella fattispecie, un mobile cassettiera con scrittoio di colore marrone (che peraltro dovrebbe essere considerato impignorabile ex articolo 514 del codice di procedura civile) ed un paio di cornici placcate argento di formato simili a quelle che custodiscono le foto della sua bisnonna e del papà defunto. Con la fattura rilasciata dal rigattiere e intestata a sua madre (gli oggetti acquistati glieli si può pure lasciare), quest’ultima potrà, con il supporto di un avvocato, ricorrere al giudice delle esecuzioni ed ottenere la liberazione dei beni pignorati di cui è in grado di documentare la proprietà. Se non si hanno soldi per l’avvocato, allora non resta altro da fare che portare altrove le cose per le quali non si vuole correre il rischio di pignoramento, appena sarà notificato il precetto.

3 Maggio 2018 · Lilla De Angelis


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