Perché mi trovo ancora segnalato in CR Bankitalia per un credito già regolato a saldo stralcio?

L'articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l'obbligazione.












In tema di segnalazione sofferenze nella Centrale Rischi Bankitalia, vorrei sapere come è possibile che sia stato passata a perdita e ceduta a terzi una posizione in relazione alla quale era stato raggiunto un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore, in conseguenza del quale ho pagato l’intera somma pattuita.

L’articolo 1236 del codice civile dispone che la dichiarazione del creditore di rimettere parte del debito estingue l’obbligazione. In pratica, il creditore può dichiarare di rinunciare alla differenza fra quanto versato dal debitore e quanto da quest’ultimo originariamente dovuto per effetto dell’accordo transattivo a saldo stralcio concluso fra le parti. Al debito residuale, in tale ipotesi, ci si riferisce come al “debito rinunciato”.

Se il creditore non ha rinunciato (se cioè quanto pagato dal debitore viene acquisito come un acconto, perché il debitore, ad esempio, non si è curato di definire la transazione nei dettagli chiedendo la esplicita rinuncia al debito residuo ex articolo 1236 del codice civile) allora la segnalazione viene modificata con la somma residua che il debitore deve ancora pagare. La nuova posizione con importo residuo può, ovviamente, essere poi passata a sofferenza e ceduta a terzi.

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27 Gennaio 2017 · Rosaria Proietti