Segnalazione in Centrale Rischi (CR) Banca d’Italia per debito residuale da saldo stralcio

Quando si perfeziona un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore, bisogna sempre far riferimento all’articolo 1236 del codice civile


DOMANDA

Ho chiuso un debito con una società Finanziaria a Saldo e Stralcio ma nella CR di Banca Italia siamo rimasti segnalati in sofferenza io e mia moglie (Garante) per la restante parte.


RISPOSTA

Come spesso da noi suggerito, quando si perfeziona un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore, bisogna sempre far riferimento all'articolo 1236 del codice civile: in altre parole, nell'accordo scritto il creditore deve sempre esplicitamente rinunciare, con una dichiarazione di remissione del debito residuo, alla differenza fra il debito nominale e quanto corrisposto a saldo stralcio.


7 Marzo 2022 - Ornella De Bellis


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