Segnalazione in Centrale Rischi (CR) Banca d’Italia per debito residuale da saldo stralcio





Quando si perfeziona un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore, bisogna sempre far riferimento all’articolo 1236 del codice civile





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Ho chiuso un debito con una società Finanziaria a Saldo e Stralcio ma nella CR di Banca Italia siamo rimasti segnalati in sofferenza io e mia moglie (Garante) per la restante parte.Come dovrei comportarmi per la Cancellazione? Oltretutto sono segnalato anche per una cessione del Quinto in essere. Ma si viene segnalati anche per la Cessione del Quinto?

Come spesso da noi suggerito, quando si perfeziona un accordo transattivo a saldo stralcio con il creditore, bisogna sempre far riferimento all’articolo 1236 del codice civile: in altre parole, nell’accordo scritto il creditore deve sempre esplicitamente rinunciare, con una dichiarazione di remissione del debito residuo, alla differenza fra il debito nominale e quanto corrisposto a saldo stralcio. Il rischio che si corre è proprio quello di vedere aggiornata la posizione debitoria con una sofferenza residua pari alla differenza fra il debito nominale e quanto corrisposto a saldo stralcio.

Pertanto la segnalazione a sofferenza non verrà cancellata decorsi tre anni dalla data di sottoscrizione dell’accordo, a meno di una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), il quale, con la decisione 6751/13, ha stabilito che è illegittima la segnalazione in Centrale Rischi riguardante la differenza tra importo dovuto e importo corrisposto dal debitore se il debito residuo è stato rinunciato per effetto di un accordo transattivo concluso con il creditore.

Bisognerà allora rivolgersi con ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: il ricorso è gratuito (solo 20 euro per diritti di segreteria che verranno restituiti al ricorrente in caso di accoglimento), non necessita dell’assistenza di un avvocato, il contenuto del ricorso non deve far riferimento a giurisprudenza o ad articoli del codice civile, ma deve limitarsi esclusivamente a riportare gli eventi, il deposito della documentazione viene effettuato da remoto via web. E’ necessario, tuttavia preventivamente proporre reclamo (con raccomandata AR o Posta Elettronica Certificata) al creditore invitandolo a rendere alla Banca D’Italia (che gestisce la Centrale Rischi) la dichiarazione di remissione del debito in relazione allo specifico accordo transattivo a saldo stralcio concluso con il debitore segnalato a sofferenza.

Decorsi 60 giorni senza che sia pervenuto riscontro al reclamo, o in caso di risposta insoddisfacente, può essere avviato l’iter del ricorso presso l’Arbitro Bancario Finanziario.

Per finire ricordiamo che la Centrale dei Rischi (CR), gestita dalla Banca d’Italia, è una base dati – cioè un archivio di informazioni – sui debiti di famiglie e imprese nei confronti del sistema bancario e finanziario.

La CR è alimentata dalle informazioni che gli intermediari partecipanti (banche, società finanziarie e altri intermediari) trasmettono relativamente ai crediti e alle garanzie concessi alla propria clientela, alle garanzie ricevute dai propri clienti e ai finanziamenti o garanzie acquistati da altri intermediari.

È prevista una soglia di rilevazione: il cliente è segnalato se l’importo che deve restituire all’intermediario è pari o superiore a 30.000 euro; questa soglia si abbassa a 250 euro se il cliente è in sofferenza.

Quindi è bene chiarire: ci sono le segnalazioni standard che danno alla banca d’Italia riscontro, in ogni momento, del debito complessivo delle famiglie italiane: si tratta di dati informativi e non necessariamente negativi che riguardano, prestiti (di qualunque natura, pertanto, anche cessioni del quinto) ma di importo pari o superiore a 30 mila euro.

Ci sono poi le segnalazioni negative, ovvero debiti rimasti insoddisfatti e dichiarati unilateralmente in sofferenza dal creditore per importi pari o superiori a 250 euro.

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7 Marzo 2022 · Ornella De Bellis

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